Sentenza del 17/12/2018 n. 6098 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n.90/2018 PROCESSO TRIBUTARIO - Notificazione - A mezzo posta elettronica certificata - Modalità e contenuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione è stata ritenuta invalida in assenza del file della cartella con estensione ".p7m". La decisione valorizza l'obbligo di sottoscrizione degli atti processuali e dei documenti informatici con firma elettronica qualificata o firma digitale, secondo le modalità tecniche previste dalla normativa richiamata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'invalidità della notificazione via PEC perché il messaggio non conteneva la cartella nel formato sottoscritto digitalmente ".p7m". Secondo la massima, la notificazione è valida solo quando il file allegato è firmato digitalmente e presenta tale estensione, poiché ciò assicura l'integrità, l'immodificabilità del documento, la presenza della firma digitale e l'identificazione del suo autore.
Norme richiamate
Art. 10 del D.M. 4 agosto 2015 del MEF
Gli atti processuali devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale; il file assume il formato "nome file libero.pdf.p7m".
La norma è interpretata nel senso che gli atti notificati telematicamente devono risultare sottoscritti digitalmente e conservare un formato idoneo a dimostrare autenticità, integrità e riferibilità al sottoscrittore.
Massime di principio
- Nelle notificazioni tributarie effettuate via PEC, occorre verificare non solo l'esistenza del messaggio, ma anche il formato e la sottoscrizione digitale del documento allegato.
- Il file con estensione ".p7m" consente di attestare la presenza della firma digitale e di tutelare l'integrità e l'immodificabilità dell'atto.
- La mancata produzione o la trasmissione di un documento privo della firma digitale richiesta può comportare l'invalidità della notificazione, soprattutto quando non sia possibile identificare con certezza l'autore o garantire che il contenuto non sia stato alterato.
- In situazioni analoghe, il destinatario dovrebbe conservare il messaggio PEC completo, le ricevute di accettazione e consegna e il file allegato, verificandone estensione e validità della firma digitale.
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