Cassazione Penale, Sentenza n. 13841/2024 del 05/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di autorizzazione a svolgere attività lavorativa fuori domicilio (cameriere) durante gli arresti domiciliari. Denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: sostiene che il reato associativo contestato risale al luglio 2019 e che non ha più partecipato al sodalizio, che ha lavorato (anche in nero) fino all'arresto del 27/03/2023, che non risultano elementi che colleghino l'incontro con i clienti a un concreto pericolo di reiterazione del reato, e che ricorrerebbe stato di assoluta indigenza (è ospite di soggetto estraneo al nucleo familiare e la madre percepisce reddito di cittadinanza).
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per formulazione non specifica: il ricorrente non ha indicato evidenze univoche tali da disarticolare la costruzione argomentativa dell'ordinanza impugnata, limitandosi a contestazioni di merito e a richieste di diverso apprezzamento di fatti già valutati. La motivazione del provvedimento impugnato viene ritenuta logica e coerente. Il provvedimento impugnato è stato motivato sul presupposto dell'incompatibilità tra la misura degli arresti domiciliari (divieto di incontrare persone diverse dai familiari conviventi, braccialetto elettronico) e un'attività lavorativa che comporta l'incontro con un numero indeterminato di persone; sull'assenza dell'assoluta indigenza (la madre percepisce reddito di cittadinanza e non è convivente) e sulla vicinanza del ristorante alla piazza di spaccio oggetto del procedimento. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per la valutazione della responsabilità o della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte evidenzia che, non essendovi elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, non si ritiene applicabile un'esenzione automatica dagli oneri conseguenti all'inammissibilità
Art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per imporre al ricorrente l'onere delle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, salva diversa valutazione circa l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione devono essere specifici: occorre indicare errori di diritto o evidenze univoche che dimostrino la non condivisibilità della motivazione impugnata, non semplici rilievi di merito o richiesta di diverso apprezzamento dei fatti.
- Per ottenere autorizzazioni a svolgere lavoro durante misure restrittive (arresti domiciliari) bisogna dimostrare concretamente la compatibilità con prescrizioni imposte (es. divieto di incontrare persone non conviventi, obbligo di braccialetto elettronico), fornendo misure concrete di mitigazione del rischio (turni isolati, dichiarazioni del datore di lavoro, percorsi controllati, etc.).
- Chi invoca un cambiamento di condizione (es. cessata partecipazione a un sodalizio criminoso, attività lavorativa stabile, stato di indigenza) deve produrre documentazione idonea e non limitarsi a affermazioni generiche; l'assenza di prove può legittimare il rigetto della richiesta.
- La vicinanza o connessione del luogo di lavoro con il circuito del reato (es. piazza di spaccio) è un elemento che i giudici valutano concretamente nel bilanciamento tra esigenza cautelare e diritto al lavoro; occorre dimostrare che non sussistono rischi oggettivi di contatto con contesti criminali.
- Esiste il rischio di condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è consigliabile valutare attentamente la specificità e la solidità giuridica dell'impugnazione prima di proporla.
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