Corte di giustizia, Sentenza C-522/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 marzo 2023. — MS contro Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pfälzisches Oberlandesgericht. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Privativa per ritrovati vegetali – Regolamento (CE) n. 2100/94 – Deroga prevista dall’articolo 14, paragrafo 3 – Articolo 94, paragrafo 2 – Infrazione – Risarcimento – Regolamento (CE) n. 1768/95 – Articolo 18, paragrafo 2 – Risarcimento del danno – Importo forfettario minimo pari a quattro volte il canone di licenza – Competenza della Commissione europea – Invalidità. — Causa C-522/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha dichiarato invalido l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1768/95 nella parte in cui impone un minimo risarcitorio forfettario pari a quattro volte il canone di licenza. Secondo la Corte, la disciplina del regolamento di base n. 2100/94 esige che il risarcimento ex articolo 94, paragrafo 2, rifletta il danno reale e accertato, senza funzione punitiva e senza automatismi che sottraggano al giudice la valutazione concreta. La Commissione, adottando quella regola, ha ecceduto i limiti della propria competenza di esecuzione.
Validità dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1768/95 nella parte in cui prevede un risarcimento minimo forfettario pari a quattro volte il canone di licenza per la violazione ripetuta e intenzionale dell’obbligo di equa remunerazione agricola.
La questione giuridica
Se l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1768/95 sia compatibile con il regolamento (CE) n. 2100/94, in particolare con l’articolo 94, paragrafo 2, prima frase, nella misura in cui prevede, per la violazione ripetuta e intenzionale dell’obbligo di corrispondere l’equa remunerazione derogatoria ex articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, un risarcimento minimo forfettario pari ad almeno quattro volte il canone di licenza.
Principio di diritto
L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1768/95 è invalido nella parte in cui, per la violazione ripetuta e intenzionale dell’obbligo di equa remunerazione agricola, impone un risarcimento minimo forfettario pari ad almeno quattro volte il canone di licenza: tale meccanismo eccede la competenza di esecuzione della Commissione perché contrasta con l’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94, che richiede un risarcimento del danno effettivo, eventualmente liquidato in via forfettaria dal giudice, ma non consente un danno punitivo né una presunzione assoluta di entità minima del pregiudizio.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 13 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 94 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 114 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Regolamento (CE) n. 1768/95
- Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1768/95
- Articolo 17 del regolamento (CE) n. 1768/95
- Articolo 18 del regolamento (CE) n. 1768/95
- Regolamento (CE) n. 2605/98
- Sentenza 9 giugno 2016, Hansson, C-481/14
- Sentenza 25 giugno 2015, Saatgut-Treuhandverwaltung, C-242/14
- Sentenza 15 ottobre 2014, Parlamento/Commissione, C-65/13
- Sentenza 25 gennaio 2017, Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa, C-367/15
Validità dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1768/95
La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken sulla validità di una disposizione del regolamento di esecuzione n. 1768/95 in materia di privativa comunitaria per ritrovati vegetali. La questione nasce da una controversia tra un agricoltore e l’associazione di gestione dei diritti di varietà vegetali STV, in relazione al risarcimento dovuto per coltivazione non autorizzata e, in particolare, per il mancato pagamento dell’equa remunerazione dovuta nell’ambito della deroga agricola.
Fatti e procedimento principale
La STV, associazione incaricata di tutelare i diritti dei titolari di varietà vegetali protette, agiva contro MS, agricoltore che aveva coltivato la varietà di orzo invernale KWS Meridian in quattro campagne di commercializzazione. Nel corso del giudizio MS aveva indicato i quantitativi di semente utilizzati e aveva poi versato importi corrispondenti al canone dovuto per l’uso soggetto a licenza, nonché, per l’ultima campagna, l’equa compensazione ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94. La STV chiedeva un danno ulteriore, fino al quadruplo del canone di licenza, invocando l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1768/95.
Normativa rilevante
La Corte richiama il regolamento n. 2100/94, in particolare:
- l’articolo 13, che riserva al titolare gli atti di produzione o riproduzione della varietà protetta;
- l’articolo 14, che prevede la deroga agricola per l’uso in azienda del prodotto del raccolto, subordinandola al pagamento di un’equa remunerazione al titolare;
- l’articolo 94, che disciplina le infrazioni e il risarcimento del danno, distinguendo tra eque compensazioni e danni ulteriori in caso di dolo o negligenza.
Viene inoltre esaminato il regolamento n. 1768/95, adottato in base all’articolo 114 del regolamento n. 2100/94, e in particolare l’articolo 18, paragrafo 2, che introduce, per la violazione ripetuta e intenzionale dell’obbligo di remunerazione, un risarcimento minimo forfettario pari ad almeno quattro volte il canone di licenza.
Questione pregiudiziale e ricevibilità
Il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 18, paragrafo 2, fosse compatibile con l’articolo 94, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 2100/94. La Commissione aveva sollevato dubbi sulla chiarezza dei fatti, ma la Corte ha ribadito che spetta al giudice nazionale valutare la rilevanza della questione e che, nel caso concreto, non risultava manifestamente irrilevante o ipotetica. La domanda è stata quindi dichiarata ricevibile.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda la propria giurisprudenza secondo cui l’articolo 94 del regolamento n. 2100/94 attribuisce al titolare un diritto al risarcimento integrale, ma limitato al danno effettivo derivante dall’infrazione. Tale disposizione non consente danni punitivi né maggiorazioni forfettarie automatiche.
In particolare, la Corte sottolinea che:
- l’importo del canone di licenza serve a calcolare l’equa compensazione ex articolo 94, paragrafo 1, ma non è di per sé la base per il risarcimento del danno ulteriore ex paragrafo 2;
- il titolare deve provare che il danno subito eccede quanto già coperto dall’equa compensazione;
- la liquidazione forfettaria può avvenire solo tramite valutazione del giudice, non mediante una presunzione assoluta fissata in via normativa;
- un minimo forfettario pari a quattro volte il canone introduce un effetto punitivo e limita il potere discrezionale del giudice, anche quando il danno reale sia inferiore.
La Corte distingue infine la sentenza Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa, richiamata dalla Commissione: quella pronuncia riguardava la direttiva 2004/48/CE, cioè un diverso contesto normativo e una disciplina più ampia della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, non idonea a modificare il significato dell’articolo 94 del regolamento n. 2100/94.
Decisione e portata della pronuncia
La Corte conclude che la Commissione, adottando l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1768/95, ha oltrepassato i limiti della propria competenza di esecuzione perché ha introdotto una regola incompatibile con il regolamento di base. La disposizione è pertanto invalida nei limiti in cui prevede un risarcimento minimo forfettario pari almeno a quattro volte il canone medio di licenza in caso di violazione ripetuta e intenzionale dell’obbligo di remunerazione.
Principio affermato
In materia di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, il risarcimento ex articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 deve corrispondere al danno effettivamente subito dal titolare e non può essere trasformato in una sanzione punitiva automatica. Una norma di esecuzione che imponga un minimo risarcitorio forfettario predeterminato, svincolato dalla prova del pregiudizio concreto e sottratto alla valutazione del giudice, è incompatibile con il regolamento di base e invalida.
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