Sentenza n. 1415/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensiva dell'elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato - Sessione 2025- pubblicato in data 09.04.2025, redatta dalla Commissione per gli esami di Avvocato istituita presso la Corte di Appello di Salerno, nella parte in cui si è disposta la non ammissione della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: elenco degli ammessi alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, nella parte relativa alla non ammissione della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la non ammissione alle prove orali, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Ha sostenuto che il proprio elaborato scritto, consistente in un atto giudiziario in materia penale, fosse di ottima qualità, privo di errori ortografici, corretto nella ricostruzione degli istituti giuridici e delle regole processuali, organico e conforme ai criteri previsti dall'art. 22, comma 9, R.D.L. n. 1578/1933. Ha inoltre censurato l'assenza di una motivazione discorsiva del punteggio di 9/30, lamentando che in precedenti sedute, e in particolare con riferimento a un altro candidato, la commissione avrebbe illustrato per iscritto le ragioni della valutazione. Ha quindi dedotto disparità di trattamento nelle modalità di correzione e violazione dell'obbligo di motivazione, richiamando l'art. 46, comma 5, l. n. 247/2012 e l'art. 5, comma 7, D.M. n. 48/2016. Ha chiesto la ricorrezione dell'elaborato, l'ammissione alle prove orali e la nomina di un verificatore.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata. Ha rilevato che le valutazioni della commissione esaminatrice costituiscono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o manifesta illogicità ed erroneità rilevabile immediatamente dagli atti; tali vizi non sono stati riscontrati. Ha ritenuto sufficiente il voto numerico di 9/30, in quanto espresso nell'ambito di una scala predeterminata e idoneo a rappresentare sinteticamente sia il giudizio di insufficienza sia il grado di apprezzamento dell'elaborato, senza necessità di una correzione didattica o di una dettagliata illustrazione degli errori. La censura di disparità di trattamento tra elaborati è stata respinta perché ciascuna prova è singolare e non comparabile con le altre; inoltre, la diversa eventuale modalità di esplicitazione delle ragioni non determina disparità, essendo il voto numerico ritenuto motivazione adeguata. Non sono stati ravvisati i presupposti per disporre la verificazione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 9, R.D.L. n. 1578/1933
La ricorrente lo richiama quale fonte dei criteri minimi e inderogabili di valutazione dell'elaborato; il giudice non ravvisa, sulla base degli atti, la violazione dedotta.
art. 46, comma 5, l. n. 247/2012
È richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'obbligo di motivazione della valutazione; il giudice ritiene comunque sufficiente il voto numerico secondo il consolidato orientamento richiamato.
art. 5, comma 7, D.M. n. 48/2016
È invocato dalla ricorrente quale disposizione che imporrebbe l'esternazione della motivazione del giudizio; la censura è respinta in ragione dell'adeguatezza motivazionale del voto numerico.
art. 3 l. n. 241/1990
Il voto numerico, se riferito a criteri di valutazione predeterminati e a una scala oggettiva, è ritenuto idoneo a soddisfare l'obbligo di motivazione.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento sono richiamati anche a sostegno dell'idoneità del voto numerico, quale modalità standardizzata e immediatamente percepibile di motivazione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti e in assenza di opposizioni.
Massime di principio
- Le valutazioni delle commissioni negli esami di abilitazione professionale costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o manifesta illogicità ed erroneità immediatamente rilevabile dagli atti.
- Il voto numerico attribuito a una prova scritta di esame, quando sia espresso nell'ambito di criteri di valutazione predeterminati e di una scala oggettiva, è di regola sufficiente a motivare il giudizio di idoneità o inidoneità e non richiede l'illustrazione analitica degli errori commessi dal candidato.
- La funzione della correzione degli elaborati di un esame abilitante è valutativa e selettiva, non didattica; pertanto, l'amministrazione non è tenuta a fornire una spiegazione dettagliata delle carenze dell'elaborato quando il voto numerico consenta di comprendere il risultato e il grado di apprezzamento espresso.
- Non è configurabile una disparità di trattamento tra le valutazioni di elaborati diversi, poiché ogni prova scritta presenta caratteristiche proprie e non è ontologicamente comparabile con le altre ai fini del sindacato sulla valutazione.
- Non sussistono i presupposti per disporre una verificazione quando le censure mirano soltanto a sostituire la valutazione tecnica della commissione con quella del giudice e non evidenziano vizi immediatamente rilevabili dell'elaborato o della procedura.
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