Sentenza n. 10772/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici con esclusione dal concorso per presunta esotropia dell'occhio destro, nonché graduatoria finale nella parte in cui non include il ricorrente tra i vincitori
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'esclusione dal concorso per l'assunzione nella Polizia di Stato, deducendo l'inattendibilità dell'accertamento sanitario svolto dalla commissione concorsuale e l'erroneità della diagnosi di esotropia dell'occhio destro. A sostegno della censura ha prodotto documentazione sanitaria rilasciata da una struttura accreditata con il Servizio sanitario nazionale, dalla quale risultavano misurazioni difformi da quelle effettuate in sede concorsuale. Il TAR ha disposto una verificazione, da svolgersi in contraddittorio, affidandola alla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare. All'esito, il verificatore ha escluso la sussistenza della causa di inidoneità e ha accertato un astigmatismo miopico semplice, rientrante nei limiti previsti dalla disciplina concorsuale. Il ricorrente ha inoltre impugnato con motivi aggiunti la graduatoria finale, deducendone l'illegittimità derivata dalla precedente esclusione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto attendibili e decisive le risultanze della verificazione, dalle quali non emergeva la malformazione posta a base dell'esclusione. In particolare, la commissione concorsuale aveva erroneamente ritenuto sussistente una patologia rientrante tra le cause di esclusione previste dalla Tabella I, punto 3, lettera c), del d.m. 30 giugno 2003, n. 198, mentre il verificatore aveva diagnosticato un astigmatismo miopico semplice, compatibile con i limiti prescritti. Accertato il possesso del profilo psico-fisico richiesto, il Tribunale ha annullato il provvedimento di non idoneità e ha ordinato all'amministrazione di riammettere il ricorrente a pieno titolo e senza riserva alla procedura concorsuale. Le spese di lite sono state compensate; le spese di verificazione, liquidate in euro 500,00, sono state poste a carico dell'amministrazione soccombente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Ha consentito la definizione del giudizio in forma semplificata, previa informazione alle parti, nella camera di consiglio.
Tabella I, punto 3, lettera c), d.m. 30 giugno 2003, n. 198
La disposizione individua i requisiti psico-fisici e le condizioni sanitarie rilevanti ai fini dell'idoneità per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato. Nel caso concreto, la patologia accertata in sede di verificazione non rientrava tra le cause di esclusione previste dalla tabella.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, per giustificare l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando l'idoneità psico-fisica richiesta per l'ammissione a un concorso pubblico è contestata mediante documentazione sanitaria alternativa, il giudice può disporre una verificazione in contraddittorio per accertare l'effettiva sussistenza della causa di esclusione.
- L'accertamento tecnico svolto in sede concorsuale non prevale sulle risultanze di una verificazione giudiziale quando quest'ultima, con motivazione non contraddetta da elementi idonei, esclude la patologia posta a base della non idoneità.
- L'esclusione da una procedura concorsuale per una condizione sanitaria è illegittima se la patologia effettivamente accertata non rientra tra le cause di esclusione previste dalla disciplina applicabile e rispetta i limiti sanitari stabiliti dalla relativa tabella.
- L'annullamento del provvedimento di non idoneità fondato su un erroneo accertamento sanitario comporta la riammissione del candidato a pieno titolo e senza riserva alla procedura concorsuale, ove sia accertato il possesso del profilo richiesto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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