Cassazione Penale, Ordinanza n. 33807/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati tutti e tre i motivi. Ha escluso vizi nella motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, nella conferma della recidiva reiterata e nella determinazione della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato previsto dall'art. 217, comma 2, della legge fallimentare, con applicazione della recidiva reiterata. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo motivo censurava la motivazione relativa alla mancata esclusione della recidiva contestata. Il terzo motivo lamentava il vizio di motivazione nella quantificazione della pena, fissata nel massimo edittale e successivamente ridotta per il tentativo. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati: la motivazione sulle attenuanti generiche, fondata su elementi personali e fattuali ritenuti decisivi, era adeguata; quella sulla recidiva, sebbene stringata, aveva verificato il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne nonché l'incidenza della pregressa condotta sulla persistente inclinazione a delinquere; la motivazione sulla pena era sufficiente, avendo valorizzato il curriculum delinquenziale e una precedente condanna per bancarotta.
Norme richiamate
art. 217, comma 2, legge fallimentare
Norma incriminatrice del reato per il quale è intervenuta la condanna, come indicato nel testo della decisione.
art. 133 c.p.
I criteri di cui all'art. 133 c.p. devono essere utilizzati per motivare concretamente il riconoscimento della recidiva, verificando il rapporto tra il fatto oggetto del giudizio e le precedenti condanne e l'incidenza della pregressa condotta sulla persistente inclinazione a delinquere.
art. 99 c.p.
La recidiva reiterata contestata è stata confermata sulla base di una motivazione ritenuta sufficiente dalla Corte; il testo non indica espressamente il comma applicato.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato mediante il riferimento agli elementi personali e fattuali ritenuti decisivi, senza necessità di esaminare ogni elemento dedotto dalle parti.
art. 56 c.p.
La pena determinata sul massimo edittale è stata successivamente ridotta in ragione del tentativo, come riferito nella sentenza.
Massime di principio
- Nel rigettare la richiesta di circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti o emergente dagli atti, potendo richiamare gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Il riconoscimento della recidiva deve essere motivato attraverso una valutazione concreta, condotta alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., del rapporto tra il reato oggetto del giudizio e le precedenti condanne e dell'incidenza della pregressa condotta sulla persistente inclinazione a delinquere; non è sufficiente fondarlo esclusivamente sulla gravità dei fatti o sul tempo trascorso.
- La motivazione della recidiva può essere sintetica, purché consenta di individuare il percorso valutativo concreto seguito dal giudice e la ragione per cui la ricaduta non è stata ritenuta meramente occasionale.
- La determinazione della pena al massimo edittale non è viziata quando la motivazione, anche sinteticamente, individua elementi concreti riferibili alla personalità dell'imputato e alla gravità del suo precedente giudiziario, lasciando così emergere le ragioni della dosimetria.
- In sede di legittimità non è censurabile il vaglio di merito sulla dosimetria della pena quando la motivazione esiste ed è sufficiente e il ricorso si risolve nella contestazione della valutazione discrezionale compiuta dal giudice di merito.
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