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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 501/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. e dell'art. 81 c.p., in relazione a più condanne per reati commessi in periodi ravvicinati e con modalità analoghe (furti commessi in concorso con familiari e successivo indebito utilizzo di carte di credito). Il Tribunale di Ravenna aveva rigettato la richiesta ritenendo che non fossero dimostrati elementi tali da provare una preventiva programmazione unitaria degli illeciti e che le condotte fossero state poste in essere come fonte di sostentamento. Bonora impugnava per cassazione denunciando violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo di aver indicato elementi rilevanti quali identita dei reati, analogia del modus operandi, brevissimo lasso temporale e scopo di lucro.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (assorbendo il secondo), ritenendo che il Tribunale non abbia effettuato una specifica e adeguata valutazione delle singole condanne, delle date di consumazione e degli indici indicativi di un disegno criminoso unitario. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che impone un approfondito esame anche in sede esecutiva e ha affermato che la mera affermazione che i fatti siano stati posti in essere come fonte di sostentamento costituisce una valutazione assertiva insufficiente. L'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato al giudice dell'esecuzione in diversa persona per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Il riconoscimento della continuazione richiede la verifica che, al momento del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali; occorre valutare omogeneita delle violazioni, contiguita spazio-temporale, modus operandi, finalita e sistematicita delle azioni.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Anche in sede di esecuzione il giudice deve compiere un approfondito e rigoroso accertamento sulla sussistenza della continuazione, valutando elementi concreti idonei a dimostrare una programmazione unitaria dei reati.

  • Corte costituzionale, n. 183 del 2013

    Principio richiamato per disporre il rinvio ad un giudice dell'esecuzione in diversa persona fisica.

  • Giurisprudenza di legittimita rilevante (Sez. U. n. 28659/2017 e altre)

    Sottolinea che indici quali omogeneita della tipologia, contiguita spazio-temporale, modalita della condotta, finalita di lucro e sistematicita sono rilevatori della possibile unitaria programmazione; il giudice di merito ha ampio potere di apprezzamento ma la motivazione deve essere esaustiva e priva di vizi logici.

Massime di principio

  • Chi richiede il riconoscimento della continuazione in executivis non ha un onere formale di allegazione ma deve comunque indicare elementi specifici e concreti sintomatici della preventiva programmazione unitaria; la mancata allegazione non costituisce di per se motivo negativo ma l'assenza di elementi non esime il giudice dall'obbligo di motivare.
  • Il giudice dell'esecuzione deve esaminare singolarmente le condanne, le date, le modalita e gli altri indici (omogeneita delle condotte, contiguita temporale e spaziale, finalita comune, sistematicita) e, se del caso, riconoscere la continuazione anche solo con riferimento a sottogruppi di reati commessi in periodo cronologicamente prossimo.
  • Una valutazione meramente assertiva che liquida la questione come 'fonte di sostentamento' senza spiegare in che modo tale valutazione escluda la preventiva programmazione e senza analizzare i singoli elementi di fatto puo' essere annullata dalla Corte di cassazione.
  • Se il giudice omette una motivazione specifica o travisa gli elementi probatori, la decisione può essere annullata con rinvio affinche' venga compiuto un nuovo giudizio fondato su motivazione congrua e completa.
  • La presenza di un ampio arco temporale complessivo non esclude a priori il riconoscimento della continuazione: il giudice deve verificare la possibilita' di raggruppare, ai fini della continuazione, reati che risultano cronologicamente prossimi e con indici di unita' di disegno criminoso.

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