Sentenza del 18/06/2018 n. 1973 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Sanzioni amministrative - Violazione formale - Cumulo giuridico - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato ritenuto applicabile il cumulo giuridico previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, e non il cumulo materiale. La tardiva trasmissione delle dichiarazioni, in assenza di conseguenze sostanziali sul pagamento delle imposte, deve quindi essere sanzionata secondo il regime più favorevole del cumulo giuridico.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni tributarie da parte di un professionista abilitato e, in particolare, il criterio di applicazione delle sanzioni. Si discute se debba applicarsi il cumulo materiale, con somma delle singole sanzioni, oppure il cumulo giuridico previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997. La violazione è stata qualificata come formale, poiché non ha determinato una minore liquidazione delle imposte dovute né ritardi nel relativo versamento.
Norme richiamate
Art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997
La disposizione sul cumulo giuridico si applica alle violazioni tributarie formali anche quando riguardano più dichiarazioni o più adempimenti, evitando la semplice somma delle sanzioni individuali, purché ricorrano i presupposti previsti dalla norma.
Massime di principio
- La tardiva trasmissione telematica di dichiarazioni tributarie costituisce, in linea generale, una violazione formale quando non incide sull'ammontare dell'imposta dovuta e non provoca ritardi nei versamenti.
- Per violazioni formali collegate tra loro può applicarsi il cumulo giuridico, generalmente più favorevole al contribuente, anziché il cumulo materiale delle singole sanzioni.
- La qualificazione della violazione dipende dagli effetti concreti: se la condotta comporta anche una minore imposta o un ritardato pagamento, possono trovare applicazione sanzioni sostanziali e criteri di calcolo differenti.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare il numero e il collegamento delle violazioni, l'eventuale unicità o continuità della condotta e l'assenza di conseguenze sull'esatto e tempestivo pagamento delle imposte.
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