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Sentenza

Sentenza n. 2824/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 461/2025

Giustizia amministrativa202504249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 461/2025, recante condanna al riconoscimento del beneficio della carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 461/2025, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscerle il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio prestato a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione l’8 aprile 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 23 maggio 2025, e il Ministero era rimasto inadempiente. La ricorrente ha quindi domandato la dichiarazione di mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la formazione del giudicato per mancata impugnazione della sentenza e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ovvero un funzionario delegato dotato delle necessarie competenze tecniche. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza; il compenso sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese di giudizio, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del titolo giudiziale e di nominare, per l’eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 1 l. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    L’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta, considerato autorizzato.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nello svolgimento dell’incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Impone la presentazione della parcella del commissario entro il termine previsto a pena di decadenza, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, l’amministrazione ne sia stata posta a conoscenza e sia inutilmente decorso il termine legalmente previsto per l’adempimento, senza che l’amministrazione abbia eseguito integralmente quanto statuito.
  • In presenza di un titolo giudiziale contenente una condanna pecuniaria puntualmente determinata, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
  • Il munus di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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