Sentenza n. 2824/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 461/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 461/2025, recante condanna al riconoscimento del beneficio della carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 461/2025, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscerle il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio prestato a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione l’8 aprile 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 23 maggio 2025, e il Ministero era rimasto inadempiente. La ricorrente ha quindi domandato la dichiarazione di mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la formazione del giudicato per mancata impugnazione della sentenza e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ovvero un funzionario delegato dotato delle necessarie competenze tecniche. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza; il compenso sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese di giudizio, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del titolo giudiziale e di nominare, per l’eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 1 l. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
L’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta, considerato autorizzato.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nello svolgimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Impone la presentazione della parcella del commissario entro il termine previsto a pena di decadenza, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, l’amministrazione ne sia stata posta a conoscenza e sia inutilmente decorso il termine legalmente previsto per l’adempimento, senza che l’amministrazione abbia eseguito integralmente quanto statuito.
- In presenza di un titolo giudiziale contenente una condanna pecuniaria puntualmente determinata, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
- Il munus di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1022/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1023/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1025/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →