Ordinanza n. 1045/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli del 18.06.2025, notificato in data 23.01.2026, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato (Prot. n. P-NA/L/Q/2024/108594) precedentemente rilasciato in favore del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato precedentemente rilasciato al lavoratore straniero
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli aveva revocato il nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato. In sede cautelare ha dedotto, tra l'altro, la violazione delle garanzie partecipative, poiché il preavviso di revoca e il successivo provvedimento non risultavano notificati personalmente al lavoratore, ma soltanto a indirizzi PEC riconducibili al datore di lavoro originario. Ha inoltre contestato la motivazione della revoca, fondata sull'inadempimento del datore di lavoro — mancata presentazione alla convocazione e mancata produzione documentale — senza adeguata considerazione della posizione e della condotta del lavoratore. Il ricorrente aveva infatti dimostrato di essersi presentato all'appuntamento fissato dallo Sportello Unico, di avere agito in buona fede e di avere reperito una nuova opportunità lavorativa.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato. A un esame sommario, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ravvisando come fondata la censura relativa alla violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. 241/1990: il lavoratore, quale parte co-interessata del procedimento, non era stato personalmente informato né aveva potuto presentare osservazioni e difendersi. Il Tribunale ha inoltre rilevato che la revoca, motivata esclusivamente dall'inadempimento del datore di lavoro, non sembrava avere adeguatamente valutato la buona fede e la condotta immune da censure del lavoratore. Ha richiamato il principio secondo cui la mancata instaurazione del rapporto di lavoro per causa non imputabile allo straniero non determina automaticamente la revoca del titolo, imponendo una valutazione complessiva della situazione, comprensiva dell'affidamento ingenerato dal regolare ingresso e della concreta volontà di inserirsi nel contesto socio-lavorativo, anche mediante la ricerca di una nuova occupazione. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché l'esecuzione della revoca avrebbe determinato l'irregolarità del ricorrente sul territorio nazionale, con rischio concreto di espulsione, perdita del nuovo rapporto di lavoro e sradicamento sociale. Nel bilanciamento, l'interesse del ricorrente alla conservazione della propria posizione è stato ritenuto prevalente rispetto all'interesse pubblico all'immediata esecuzione di un atto la cui legittimità presentava seri dubbi. L'udienza pubblica di merito è stata fissata al 24 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento deve consentire al soggetto interessato di partecipare al procedimento; la mancata notificazione personale al lavoratore ha impedito l'esercizio delle garanzie partecipative.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di revoca deve essere portato a conoscenza del soggetto interessato affinché possa presentare osservazioni; la comunicazione al solo datore di lavoro non è stata ritenuta sufficiente nei confronti del lavoratore co-interessato.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata concessa in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora, mediante sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato non può essere disposta automaticamente per l'inadempimento del datore di lavoro quando la mancata instaurazione del rapporto non sia imputabile al lavoratore straniero; l'amministrazione deve valutare complessivamente la posizione del lavoratore e la sua condotta.
- Il lavoratore straniero, quale soggetto direttamente inciso e co-interessato nel procedimento di revoca del nulla osta, deve ricevere personalmente le comunicazioni partecipative e il preavviso di provvedimento; la comunicazione effettuata soltanto al datore di lavoro non garantisce il diritto di difesa del lavoratore.
- Nella valutazione della legittimità della revoca del nulla osta devono essere considerati la buona fede del lavoratore, il legittimo affidamento derivante dal regolare ingresso nel territorio nazionale e la concreta volontà di inserirsi nel contesto socio-lavorativo, anche attraverso il reperimento di una nuova opportunità di impiego.
- La sospensione cautelare di una revoca del nulla osta è giustificata quando l'atto espone il lavoratore a un'immediata condizione di irregolarità, al rischio di espulsione, alla perdita dell'occupazione e allo sradicamento sociale, purché sussistano anche seri dubbi sulla legittimità dell'atto.
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