Cassazione Penale, Sentenza n. 38929/2024 del 24/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza che, su accordo delle parti, aveva applicato la pena di 3 anni in detenzione domiciliare per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione ai fini di spaccio di cocaina, complessivi grammi 542,60). Ha dedotto due motivi: 1) violazione di legge processuale per presunta mancata pronuncia sulla eventuale sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; 2) vizio di motivazione in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, secondo l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione contro le sentenze di applicazione della pena su richiesta è ammesso solo per questioni specifiche (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza). Il ricorrente ha formulato doglianze generiche sulla motivazione e sulla qualificazione senza sollevare le specifiche ipotesi consentite; inoltre la sentenza impugnata conteneva motivazione sulla insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e la qualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 1 DPR 309/90 è risultata corretta. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, equitativamente fissato, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (richiamata la sentenza Corte cost. n.186/2000).
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)
Limita il ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta a motivi specifici: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza. La Corte ha applicato questa limitazione per dichiarare inammissibile il ricorso generico.
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede ipotesi di proscioglimento e la relativa pronuncia. La sentenza di merito conteneva motivazione circa l'insussistenza delle cause di proscioglimento di cui a tale articolo; la Corte ha ritenuto che la doglianza del ricorrente, generica, non fosse ammissibile in sede di cassazione contro applicazione pena su richiesta.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che sanziona la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto alla luce di questa disposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto tale condanna.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; la Corte ha applicato il criterio di limitazione dei motivi di cassazione per i patteggiamenti introdotto da questa legge.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla quantificazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende e al principio che l'inammissibilità non sempre comporta l'aggravio di sanzioni ulteriori se non vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha comunque disposto il versamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; doglianze generiche sulla motivazione non sono ammissibili.
- Se si contesta la qualificazione giuridica del fatto in cassazione dopo un patteggiamento, occorre dimostrare concretamente l'errore di diritto o di interpretazione normativa, non limitarsi ad affermazioni generiche.
- Quando si vuole impugnare la mancata pronuncia su cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., è necessario mostrare che la sentenza non ha affrontato o ha travisato le specifiche cause: l'assenza di tale dimostrazione rende l'impugnazione inammissibile.
- Prima di proporre ricorso in cassazione contro un patteggiamento, valutare attentamente se la censura rientra nelle ipotesi consentite (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione, illegalità della pena); in caso contrario il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e possibile pagamento alla Cassa delle Ammende.
- Per aumentare la probabilità di ammissibilità, il ricorrente deve fornire argomentazione puntuale e documentazione che colleghi la doglianza a una delle fattispecie ammesse dall'art. 448, comma 2-bis, evitando censure meramente generiche sulla motivazione.
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