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Ordinanza

Ordinanza n. 12067/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento DM di respingimento della richiesta di concessione della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-

Giustizia amministrativa202309793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di respingimento della richiesta di concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di respingimento della richiesta di concessione della cittadinanza italiana. Dall'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La causa è stata inserita tra quelle suscettibili di definizione nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato. In vista della calendarizzazione, il Collegio ha verificato la persistenza dell'interesse a ricorrere, la completezza dell'istruzione e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.

La decisione

Il Collegio ha accertato che persiste l'interesse del ricorrente alla decisione, che il Ministero dell'Interno ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato ai sensi dell'art. 46 c.p.a., che le parti hanno depositato documentazione integrativa e che non sono state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio. Non ha quindi deciso nel merito la legittimità del decreto di respingimento, ma ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. La Segreteria è stata incaricata degli adempimenti, incluso l'oscuramento delle generalità della parte.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.a.

    Il deposito del fascicolo del procedimento da parte dell'amministrazione è stato ritenuto effettuato come prescritto dalla disposizione.

  • artt. 72 bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Sono richiamati quanto al divieto di rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi, nel contesto delle udienze di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, prima della calendarizzazione della causa il giudice può verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere, la completezza dell'istruzione e l'assenza di esigenze di integrazione del contraddittorio o di ulteriori incombenti istruttori.
  • Quando l'interesse alla decisione persiste, il fascicolo amministrativo è stato depositato, la documentazione integrativa è disponibile e non sono state formulate ulteriori richieste istruttorie, il giudice può trasmettere il fascicolo al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di smaltimento, senza definire il giudizio nel merito.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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