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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25469/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2004 e 2005, con recupero a tassazione di maggiori redditi ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA. In primo grado i ricorsi erano stati dichiarati inammissibili per difetto di sottoscrizione degli atti depositati; in appello la CTR dell'Umbria, riuniti i gravami, aveva dichiarato inammissibile il secondo appello e accolto il primo. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per avere la CTR qualificato come mera irregolarità la mancanza di sottoscrizione della copia depositata del ricorso; (2) violazione delle norme processuali tributarie per avere ritenuto valida la costituzione in giudizio nonostante il deposito della copia del ricorso fosse avvenuto prima della notificazione all'Ufficio; (3) violazione della disciplina sull'accertamento dei redditi e sulla presunzione di ricavi, sostenendo che gli elementi presuntivi raccolti dimostravano l'esercizio professionale di attività commerciale; (4) vizio di motivazione per insufficiente e contraddittoria valutazione degli indizi addotti dall'Amministrazione. Il contribuente non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha respinto i primi due motivi, ritenendo che la mancata sottoscrizione della copia depositata del ricorso costituisca una mera irregolarità e che l'inversione temporale tra deposito e notifica dell'appello non produca invalidità ove lo scopo dell'atto sia comunque raggiunto e non vi sia pregiudizio per le parti. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, affermando che la CTR aveva motivato in modo apodittico e insufficiente sull'assenza di attività d'impresa, senza confrontarsi con gli elementi indiziari indicati dall'Amministrazione e senza dare adeguato conto della presunzione legale relativa di ricavi connessa alle movimentazioni bancarie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per la validità della procura alle liti rilasciata al difensore del contribuente

  • art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la sottoscrizione in originale è richiesta per le copie destinate alle altre parti, non per quella depositata in segreteria; la mancanza della firma sulla copia depositata integra mera irregolarità

  • art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    è sufficiente che la parte o il difensore attestino la conformità della copia depositata all'originale notificato alla controparte

  • art. 32 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600

    fonda una presunzione relativa di natura reddituale dei versamenti e prelevamenti su conto corrente, superabile dal contribuente con prova specifica e concreta

  • art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato nel quadro della ripresa a tassazione dei maggiori redditi e del relativo accertamento

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    consente la censura per vizio di motivazione, qui ravvisato nella motivazione apodittica, lacunosa e contraddittoria della sentenza di merito

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancanza della sottoscrizione nella copia del ricorso depositata in segreteria non comporta di per sé l'inammissibilità del ricorso quando l'originale notificato alla controparte sia sottoscritto e la copia depositata sia conforme all'atto notificato.
  • L'inosservanza dell'ordine temporale tra deposito del ricorso e notificazione alla controparte non determina invalidità se il contenuto dell'atto è conforme, la notifica è rituale e non risulta alcun concreto pregiudizio per il contraddittorio o per la difesa della parte avversa.
  • In tema di accertamento reddituale fondato su movimentazioni bancarie, l'Amministrazione può avvalersi della presunzione legale relativa di ricavi; il contribuente ha l'onere di fornire prova specifica e concreta idonea a superarla, non essendo sufficienti allegazioni generiche o richiami equitativi.
  • La motivazione della sentenza tributaria è censurabile quando il giudice di merito ometta di confrontarsi con gli elementi indiziari dedotti dall'Ufficio e si limiti ad affermazioni apodittiche sulla natura dell'attività svolta dal contribuente.
  • Quando la decisione di merito non dia conto in modo puntuale delle presunzioni e degli indizi posti a base dell'accertamento, la cassazione può intervenire per vizio motivazionale e rinviare al giudice di merito per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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