Cassazione Civile, Ordinanza n. 25469/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2004 e 2005, con recupero a tassazione di maggiori redditi ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA. In primo grado i ricorsi erano stati dichiarati inammissibili per difetto di sottoscrizione degli atti depositati; in appello la CTR dell'Umbria, riuniti i gravami, aveva dichiarato inammissibile il secondo appello e accolto il primo. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per avere la CTR qualificato come mera irregolarità la mancanza di sottoscrizione della copia depositata del ricorso; (2) violazione delle norme processuali tributarie per avere ritenuto valida la costituzione in giudizio nonostante il deposito della copia del ricorso fosse avvenuto prima della notificazione all'Ufficio; (3) violazione della disciplina sull'accertamento dei redditi e sulla presunzione di ricavi, sostenendo che gli elementi presuntivi raccolti dimostravano l'esercizio professionale di attività commerciale; (4) vizio di motivazione per insufficiente e contraddittoria valutazione degli indizi addotti dall'Amministrazione. Il contribuente non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha respinto i primi due motivi, ritenendo che la mancata sottoscrizione della copia depositata del ricorso costituisca una mera irregolarità e che l'inversione temporale tra deposito e notifica dell'appello non produca invalidità ove lo scopo dell'atto sia comunque raggiunto e non vi sia pregiudizio per le parti. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, affermando che la CTR aveva motivato in modo apodittico e insufficiente sull'assenza di attività d'impresa, senza confrontarsi con gli elementi indiziari indicati dall'Amministrazione e senza dare adeguato conto della presunzione legale relativa di ricavi connessa alle movimentazioni bancarie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per la validità della procura alle liti rilasciata al difensore del contribuente
art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la sottoscrizione in originale è richiesta per le copie destinate alle altre parti, non per quella depositata in segreteria; la mancanza della firma sulla copia depositata integra mera irregolarità
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è sufficiente che la parte o il difensore attestino la conformità della copia depositata all'originale notificato alla controparte
art. 32 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
fonda una presunzione relativa di natura reddituale dei versamenti e prelevamenti su conto corrente, superabile dal contribuente con prova specifica e concreta
art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel quadro della ripresa a tassazione dei maggiori redditi e del relativo accertamento
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
consente la censura per vizio di motivazione, qui ravvisato nella motivazione apodittica, lacunosa e contraddittoria della sentenza di merito
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancanza della sottoscrizione nella copia del ricorso depositata in segreteria non comporta di per sé l'inammissibilità del ricorso quando l'originale notificato alla controparte sia sottoscritto e la copia depositata sia conforme all'atto notificato.
- L'inosservanza dell'ordine temporale tra deposito del ricorso e notificazione alla controparte non determina invalidità se il contenuto dell'atto è conforme, la notifica è rituale e non risulta alcun concreto pregiudizio per il contraddittorio o per la difesa della parte avversa.
- In tema di accertamento reddituale fondato su movimentazioni bancarie, l'Amministrazione può avvalersi della presunzione legale relativa di ricavi; il contribuente ha l'onere di fornire prova specifica e concreta idonea a superarla, non essendo sufficienti allegazioni generiche o richiami equitativi.
- La motivazione della sentenza tributaria è censurabile quando il giudice di merito ometta di confrontarsi con gli elementi indiziari dedotti dall'Ufficio e si limiti ad affermazioni apodittiche sulla natura dell'attività svolta dal contribuente.
- Quando la decisione di merito non dia conto in modo puntuale delle presunzioni e degli indizi posti a base dell'accertamento, la cassazione può intervenire per vizio motivazionale e rinviare al giudice di merito per nuovo esame.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza Interlocutoria n. 25558/2021 del 21/09/2021
- ordinanza_civile · 21 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25437/2021 del 21/09/2021
- ordinanza_civile · 21 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25438/2021 del 21/09/2021
- ordinanza_civile · 21 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25441/2021 del 21/09/2021
- ordinanza_civile · 21 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25442/2021 del 21/09/2021
- ordinanza_civile · 21 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25443/2021 del 21/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →