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Sentenza

Sentenza n. 3828/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 5325/2024 del Tribunale di Milano

Giustizia amministrativa202504499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza n. 5325/2024 del Tribunale di Milano

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 5325/2024 del Tribunale di Milano, lamentandone la mancata esecuzione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nelle more del giudizio, il Ministero ha dato esecuzione alla sentenza nei termini ivi indicati. Il ricorrente ha quindi dichiarato tale sopravvenienza con nota depositata il 22 giugno 2026; la difesa erariale non ha formulato osservazioni contrarie.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'esecuzione della sentenza da parte del Ministero ha integralmente soddisfatto l'interesse perseguito con il ricorso di ottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero in applicazione del criterio della soccombenza virtuale e liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la definizione del giudizio con cessazione della materia del contendere.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal Collegio nel quadro delle disposizioni applicate alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La sopravvenuta integrale esecuzione, da parte dell'amministrazione, della sentenza della cui ottemperanza si chiede l'accertamento determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse concreto alla prosecuzione del giudizio.
  • Quando la sopravvenuta soddisfazione dell'interesse del ricorrente deriva dall'adempimento dell'amministrazione nelle more del giudizio, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che avrebbe dato causa al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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