Cassazione Civile, Ordinanza n. 04324/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva contratto matrimonio in Marocco con una cittadina marocchina e aveva chiesto al Tribunale di Roma, con rito sommario ex artt. 702-bis c.p.c. e 20 d.lgs. 150/2011, di ordinare all’Ambasciata d’Italia a Rabat il rilascio di un visto turistico Schengen di breve durata, negato dall’autorità consolare e poi confermato in sede di riesame. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso ritenendo che il matrimonio fosse fittizio, cioè celebrato al solo scopo di consentire l’ingresso e il soggiorno della moglie in Italia, valorizzando il divario di età tra i coniugi, la falsità di documenti relativi a un asserito rapporto di lavoro del ricorrente e l’assenza di una lingua comune. La Corte d’appello aveva confermato, precisando che la disciplina rilevante era quella della direttiva 2004/38/CE e del d.lgs. 30/2007, che consentono di negare il diritto in caso di abuso o frode, come nel matrimonio fittizio. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione dei diritti fondamentali alla vita familiare e privata e del diritto dell’Unione, sostenendo che senza una pronuncia di nullità del matrimonio non poteva negarsi il visto; violazione delle norme sul giusto processo e sull’onere della prova, lamentando che la Corte d’appello avesse utilizzato indici di fittizietà estranei alla motivazione amministrativa e avesse invertito l’onere probatorio; omesso ed erroneo esame di fatti decisivi sullo status di cittadino UE e sul diritto al rispetto della vita familiare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili congiuntamente i tre motivi di ricorso. Ha ritenuto che la censura mirasse sostanzialmente a una nuova valutazione dei fatti già accertati in sede amministrativa e confermati dai giudici di merito sulla fittizietà del matrimonio. Ha ribadito che, in materia di ricongiungimento o rilascio di titoli collegati al rapporto coniugale, il matrimonio non deve essere necessariamente preceduto da una pronuncia di nullità per poter essere disconosciuto ai fini amministrativi quando emerga che sia stato contratto esclusivamente per consentire il soggiorno in Italia del coniuge straniero. Ha quindi confermato la legittimità del diniego del visto e ha condannato il ricorrente alle spese di lite, dando atto altresì dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale
norma processuale utilizzata per il rito sommario di cognizione
art. 20 d.lgs. n. 150/2011
ricorso ex artt. 702 bis, c.p.c. e 20 d.lgs. n. 150/2011
norma richiamata per il rito applicabile all’opposizione/impugnazione del diniego
Reg. CE 539/2001
visto per turismo, area Schengen, di breve durata
regolamento evocato come base del visto richiesto
art. 29, comma 9, d.lgs. n. 286/1998
norma dettata per disciplinare le condizioni del ricongiungimento di un familiare allo straniero
richiamo ritenuto improprio dalla Corte territoriale, ma non decisivo ai fini della correttezza della decisione
art. 35 direttiva 2004/38/CE
in caso di abuso di diritto o frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio
consente agli Stati membri di adottare misure per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito dalla direttiva in caso di abuso o frode
d.lgs. n. 30/2007
attuata con d.lgs. n. 30/07
disciplina il diritto dei cittadini UE e dei familiari di circolare e soggiornare liberamente, con possibilità di negare il beneficio in presenza di abuso o frode
art. 30, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998
deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza
la Corte lo assume come base per negare il rilascio del titolo quando il matrimonio sia contratto al solo fine di ottenere il soggiorno
art. 20, par. 1, Trattato UE
invocato dal ricorrente a sostegno della tutela del diritto alla vita familiare e della cittadinanza UE
art. 8, comma 1, CEDU
invocato dal ricorrente quale parametro di tutela della vita privata e familiare
artt. 2, 3, 29 Cost.
invocati dal ricorrente a sostegno dei diritti fondamentali dedotti
artt. 2, 5, 23 d.lgs. n. 30/2007
richiamati dal ricorrente nel primo motivo
art. 28, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
richiamato dal ricorrente nel primo motivo
art. 24 Cost.
richiamato per lamentare lesione del diritto di difesa
art. 31 direttiva 2004/38/CE
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente per il giusto processo
art. 2697 c.c.
invocato per contestare la distribuzione dell’onere della prova
art. 112 c.p.c.
invocato per dedurre ultrapetizione o decisione su motivi estranei
Massime di principio
- In materia di diritto al soggiorno del familiare di cittadino italiano o UE, il matrimonio non può essere opposto all’amministrazione quando, sulla base di elementi fattuali gravi, precisi e concordanti, risulti che sia stato contratto esclusivamente per conseguire un titolo di ingresso o soggiorno.
- Ai fini del diniego del visto o del permesso collegato al rapporto coniugale, non è necessaria una previa pronuncia giudiziale di nullità del matrimonio: è sufficiente l’accertamento amministrativo o giudiziale della sua fittizietà o strumentalità.
- Il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito e delle circostanze di fatto poste a base dell’accertamento di fittizietà del matrimonio, quando i giudici di merito abbiano motivato in modo coerente sulla base degli elementi acquisiti.
- Non vi è violazione dell’onere della prova quando il giudice conferma il diniego fondato su un accertamento amministrativo già sorretto da indizi idonei di abuso o frode e il ricorso si risolva in una contestazione generica dei fatti accertati.
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