Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04324/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva contratto matrimonio in Marocco con una cittadina marocchina e aveva chiesto al Tribunale di Roma, con rito sommario ex artt. 702-bis c.p.c. e 20 d.lgs. 150/2011, di ordinare all’Ambasciata d’Italia a Rabat il rilascio di un visto turistico Schengen di breve durata, negato dall’autorità consolare e poi confermato in sede di riesame. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso ritenendo che il matrimonio fosse fittizio, cioè celebrato al solo scopo di consentire l’ingresso e il soggiorno della moglie in Italia, valorizzando il divario di età tra i coniugi, la falsità di documenti relativi a un asserito rapporto di lavoro del ricorrente e l’assenza di una lingua comune. La Corte d’appello aveva confermato, precisando che la disciplina rilevante era quella della direttiva 2004/38/CE e del d.lgs. 30/2007, che consentono di negare il diritto in caso di abuso o frode, come nel matrimonio fittizio. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione dei diritti fondamentali alla vita familiare e privata e del diritto dell’Unione, sostenendo che senza una pronuncia di nullità del matrimonio non poteva negarsi il visto; violazione delle norme sul giusto processo e sull’onere della prova, lamentando che la Corte d’appello avesse utilizzato indici di fittizietà estranei alla motivazione amministrativa e avesse invertito l’onere probatorio; omesso ed erroneo esame di fatti decisivi sullo status di cittadino UE e sul diritto al rispetto della vita familiare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili congiuntamente i tre motivi di ricorso. Ha ritenuto che la censura mirasse sostanzialmente a una nuova valutazione dei fatti già accertati in sede amministrativa e confermati dai giudici di merito sulla fittizietà del matrimonio. Ha ribadito che, in materia di ricongiungimento o rilascio di titoli collegati al rapporto coniugale, il matrimonio non deve essere necessariamente preceduto da una pronuncia di nullità per poter essere disconosciuto ai fini amministrativi quando emerga che sia stato contratto esclusivamente per consentire il soggiorno in Italia del coniuge straniero. Ha quindi confermato la legittimità del diniego del visto e ha condannato il ricorrente alle spese di lite, dando atto altresì dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale

    norma processuale utilizzata per il rito sommario di cognizione

  • art. 20 d.lgs. n. 150/2011

    ricorso ex artt. 702 bis, c.p.c. e 20 d.lgs. n. 150/2011

    norma richiamata per il rito applicabile all’opposizione/impugnazione del diniego

  • Reg. CE 539/2001

    visto per turismo, area Schengen, di breve durata

    regolamento evocato come base del visto richiesto

  • art. 29, comma 9, d.lgs. n. 286/1998

    norma dettata per disciplinare le condizioni del ricongiungimento di un familiare allo straniero

    richiamo ritenuto improprio dalla Corte territoriale, ma non decisivo ai fini della correttezza della decisione

  • art. 35 direttiva 2004/38/CE

    in caso di abuso di diritto o frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio

    consente agli Stati membri di adottare misure per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito dalla direttiva in caso di abuso o frode

  • d.lgs. n. 30/2007

    attuata con d.lgs. n. 30/07

    disciplina il diritto dei cittadini UE e dei familiari di circolare e soggiornare liberamente, con possibilità di negare il beneficio in presenza di abuso o frode

  • art. 30, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998

    deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza

    la Corte lo assume come base per negare il rilascio del titolo quando il matrimonio sia contratto al solo fine di ottenere il soggiorno

  • art. 20, par. 1, Trattato UE

    invocato dal ricorrente a sostegno della tutela del diritto alla vita familiare e della cittadinanza UE

  • art. 8, comma 1, CEDU

    invocato dal ricorrente quale parametro di tutela della vita privata e familiare

  • artt. 2, 3, 29 Cost.

    invocati dal ricorrente a sostegno dei diritti fondamentali dedotti

  • artt. 2, 5, 23 d.lgs. n. 30/2007

    richiamati dal ricorrente nel primo motivo

  • art. 28, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo

  • art. 24 Cost.

    richiamato per lamentare lesione del diritto di difesa

  • art. 31 direttiva 2004/38/CE

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente per il giusto processo

  • art. 2697 c.c.

    invocato per contestare la distribuzione dell’onere della prova

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre ultrapetizione o decisione su motivi estranei

Massime di principio

  • In materia di diritto al soggiorno del familiare di cittadino italiano o UE, il matrimonio non può essere opposto all’amministrazione quando, sulla base di elementi fattuali gravi, precisi e concordanti, risulti che sia stato contratto esclusivamente per conseguire un titolo di ingresso o soggiorno.
  • Ai fini del diniego del visto o del permesso collegato al rapporto coniugale, non è necessaria una previa pronuncia giudiziale di nullità del matrimonio: è sufficiente l’accertamento amministrativo o giudiziale della sua fittizietà o strumentalità.
  • Il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito e delle circostanze di fatto poste a base dell’accertamento di fittizietà del matrimonio, quando i giudici di merito abbiano motivato in modo coerente sulla base degli elementi acquisiti.
  • Non vi è violazione dell’onere della prova quando il giudice conferma il diniego fondato su un accertamento amministrativo già sorretto da indizi idonei di abuso o frode e il ricorso si risolva in una contestazione generica dei fatti accertati.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione internazionaleImpugnazioni
RamiInternazionale privatoProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.