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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22563/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un credito derivante da un'operazione qualificata come mutuo fondiario. La ricorrente chiedeva il riconoscimento del privilegio ipotecario su un importo di euro 1.312.178,83 e l'ammissione di un ulteriore credito di euro 63.775,46 per interessi ex art. 2855 c.c.; il giudice delegato aveva però ammesso il credito solo chirografariamente ed escluso del tutto il secondo importo, ritenendo che il finanziamento fosse stato utilizzato non per nuova finanza ma per trasformare un preesistente credito chirografario della banca in credito garantito da ipoteca, inserendosi in un'operazione unitaria diretta all'azzeramento dell'esposizione debitoria e quindi revocabile/inefficace. Il Tribunale di Pordenone ha respinto l'opposizione allo stato passivo. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità del decreto per motivazione apparente o inesistente, perché non si capirebbe se il diniego del privilegio dipendesse da vizi del mutuo o dell'iscrizione ipotecaria; 2) violazione degli artt. 1344 e/o 1418 c.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe impropriamente ritenuto invalido il mutuo fondiario o comunque che la somma fosse stata destinata solo a ripianare il saldo negativo del conto corrente, mentre lo scopo del mutuo non sarebbe elemento essenziale del contratto; 3) violazione degli artt. 39, comma 4, t.u.b. e 67 l. fall., assumendo che l'ipoteca a garanzia di finanziamenti fondiari sarebbe sottratta alla revocatoria se iscritta prima del termine di dieci giorni anteriore al fallimento; 4) violazione dell'art. 67, comma 2, n. 2, l. fall., contestando la qualificazione dell'operazione come garanzia per debiti pregressi e sostenendo trattarsi invece di ristrutturazione della posizione debitoria con nuova finanza, allungamento dei termini e nuovi tassi, oltre alla mancanza di prova della scientia decoctionis.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibile l'ultimo. Ha affermato che la motivazione del Tribunale era sufficiente, perché consentiva di comprendere l'iter logico seguito: il mutuo fondiario era stato erogato per trasformare un credito chirografario in credito ipotecario, all'interno di un'operazione finalizzata all'estinzione dell'esposizione pregressa mediante mezzi anormali. Ha poi osservato che, ricostruita l'operazione come procedimento indiretto anormalmente solutorio, la concessione dell'ipoteca è revocabile ex art. 67 l. fall. e non opera il beneficio di esenzione di cui all'art. 39, comma 4, t.u.b.; la revoca dell'intera operazione comporta anche la perdita della qualificazione dell'ipoteca come garanzia di mutuo fondiario. Quanto all'ultimo motivo, la censura mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in cassazione; inoltre la scientia decoctionis era presunta in relazione alla causa revocatoria ravvisata dal Tribunale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in cassazione

  • art. 2855 c.c.

    richiamato quale titolo del credito per interessi, escluso per effetto del mancato riconoscimento del privilegio sulla sorte capitale

  • art. 1344 c.c.

    invocato per sostenere la nullità per frode alla legge dell'operazione di mutuo fondiario

  • art. 1418 c.c.

    invocato come norma di nullità del contratto

  • art. 39, quarto comma, t.u.b.

    ritenuto non pertinente quando l'operazione sia qualificata come procedimento indiretto anormalmente solutorio e l'ipoteca perda la qualificazione di garanzia di mutuo fondiario

  • art. 67, primo comma, n. 2, legge fall.

    considerato applicabile alla concessione dell'ipoteca all'interno di un'operazione diretta a estinguere con mezzi anormali preesistenti obbligazioni; la relativa scientia decoctionis si presume

  • art. 67, secondo comma, legge fall.

    richiamato dalla ricorrente e dalla Corte in relazione all'inefficacia dell'operazione complessiva

  • art. 67, secondo comma, n. 2, legge fall.

    invocato per contestare la qualificazione dell'operazione come garanzia per debiti pregressi

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La motivazione del provvedimento è sufficiente quando consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, anche se la parte non condivide la qualificazione dell'operazione compiuta dal giudice di merito.
  • Quando un mutuo fondiario è inserito in un'operazione unitaria finalizzata a trasformare un debito chirografario preesistente in debito garantito da ipoteca e a estinguere l'esposizione con mezzi anormali, l'operazione può essere assoggettata a revocatoria fallimentare.
  • L'esenzione dall'azione revocatoria prevista per le ipoteche a garanzia di finanziamenti fondiari non opera se, in concreto, la garanzia deriva da un'operazione revocabile ricostruita come procedimento indiretto anormalmente solutorio; in tal caso l'ipoteca perde la qualificazione funzionale che fonda il beneficio.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti storici accertati dal giudice di merito.
  • Se il giudice di merito qualifica l'atto come revocabile ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, legge fallimentare, la scientia decoctionis si presume nei limiti previsti dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoOpposizioni esecutive
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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