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Sentenza

Sentenza n. 1817/2026 - Milano, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi con sentenza n. 499/2024 del Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202504536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 499/2024, relativa al pagamento della retribuzione professionale docente per l'anno scolastico 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente la somma lorda di euro 832,06, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, a titolo di retribuzione professionale docente per l'anno scolastico 2021/2022. La sentenza era passata in giudicato, risultava notificata all'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. La pretesa era documentata e non era stata adeguatamente contestata dall'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme riconosciute dal titolo giudiziale, detraendo eventuali importi già corrisposti, nonché gli ulteriori accessori, gli oneri di registrazione e le spese riferibili al titolo, nei limiti in cui siano legittimamente dovuti. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito e che l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo e interessi devono essere verificati in concreto secondo il giudicato, la legge e gli eventuali pagamenti parziali, con particolare riguardo a misura e decorrenza degli interessi. Sono dovuti anche gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti di legge. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore e da eseguire entro i successivi sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziali di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio dell'azione esecutiva o di recupero coattivo.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    La quantificazione degli interessi deve essere verificata secondo i parametri legali relativi a misura e decorrenza; i conteggi prodotti dal creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese possono essere distratte in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Le disposizioni regolano, rispettivamente, la disciplina delle spese nel processo amministrativo e il rinvio esterno alle norme del codice di procedura civile, rilevanti anche per la distrazione delle spese.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Il contributo unificato è posto a carico della parte soccombente nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando l'amministrazione obbligata non abbia dato esecuzione al comando giudiziale, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice non costituisce il diritto di credito, già accertato dal titolo giudiziale, ma ne assicura il soddisfacimento nei limiti e secondo i criteri risultanti dal giudicato, dalla legge e dagli eventuali adempimenti parziali.
  • L'importo indicato dal creditore nel ricorso per ottemperanza non vincola definitivamente l'amministrazione: capitale residuo, interessi e relativi accessori devono essere ricalcolati tenendo conto della misura e della decorrenza previste dalla legge e dal titolo, nonché dei pagamenti eventualmente già effettuati.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di ulteriore inerzia.
  • Quando l'attività del commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato, non è dovuto uno specifico compenso per l'esecuzione dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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