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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23874/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2006-2010 da un promotore finanziario, sul presupposto che mancasse il requisito dell'autonoma organizzazione previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997. Il silenzio-rifiuto dell'amministrazione era stato impugnato e la CTP aveva rigettato il ricorso; in appello la CTR aveva accolto la domanda di rimborso per le annualità diverse dal 2008, ritenendo insussistente il presupposto impositivo. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, perché la CTR non avrebbe spiegato perché, pur in presenza di rilevanti beni strumentali e spese, non fosse ravvisabile l'autonoma organizzazione; 2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per non avere la CTR esaminato l'eccezione di decurtazione del rimborso delle somme già compensate tramite F24; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997, per avere escluso l'autonoma organizzazione senza che il contribuente avesse assolto l'onere di provare la natura dei costi dichiarati e l'assenza del presupposto impositivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che non vi fosse una contraddittorietà irriducibile della motivazione e che la CTR avesse valorizzato le deduzioni del contribuente sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando un'omessa pronuncia sulla questione della compensazione tramite F24, non correttamente trattata come assorbita. Ha accolto anche il terzo motivo, affermando che, in tema di rimborso IRAP, grava sul contribuente l'onere di provare l'insussistenza dell'autonoma organizzazione e che la CTR aveva accolto la domanda senza una concreta verifica della natura dei costi e del loro effettivo significato organizzativo. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame limitatamente ai profili accolti, restando fermo il giudicato interno sulla non spettanza del rimborso per l'anno 2008.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997

    Il presupposto dell'IRAP per i professionisti è l'esistenza di un'autonoma organizzazione, da valutare in concreto secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza può essere dedotta in cassazione per motivazione apparente o per omessa pronuncia.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione idonea e non meramente apparente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata in modo sufficiente e comprensibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e su tutte le eccezioni proposte; l'erronea declaratoria di assorbimento può tradursi in omessa pronuncia.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare l'insussistenza dell'autonoma organizzazione grava sul contribuente che chieda il rimborso dell'IRAP asseritamente non dovuta.

Massime di principio

  • In tema di rimborso IRAP chi domanda la restituzione dell'imposta deve provare l'assenza dell'autonoma organizzazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della propria attività professionale.
  • L'autonoma organizzazione sussiste quando il professionista sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale; l'accertamento richiede una verifica concreta delle modalità di svolgimento dell'attività.
  • Il solo ammontare elevato di compensi o costi non basta, di per sé, a dimostrare né a escludere l'autonoma organizzazione, dovendosi accertare la natura effettiva di tali costi e la loro incidenza sul profilo organizzativo dell'attività.
  • La declaratoria di assorbimento è corretta solo se la decisione sulla questione pregiudicante rende davvero superfluo l'esame delle altre domande o eccezioni; se invece una questione autonoma resta decisiva, il mancato esame integra omessa pronuncia.
  • In cassazione il vizio di motivazione apparente non sussiste quando la sentenza di merito espone, sia pure sinteticamente, la ragione decisoria e richiama gli elementi fattuali posti a base del convincimento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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