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Sentenza

Sentenza n. 2553/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione, prot. n. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000088.16-05-2024, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con il diritto e l’interesse di parte ricorrente, in particolare nella parte in cui: all’art. 15, comma 6 prescrive che “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina” così determinando l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del titolo suindicato soltanto a chi ha svolto il servizio miliare/civile in costanza di nomina; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti; nonché per la condanna dell’amministrazione resistente ad attribuire 12 punti nelle GPS per il biennio scolastico 2024/2026 di interesse per le supplenze ai docenti in possesso del titolo di servizio militare e/o servizio sostitutivo ad esso assimilato e del servizio civile anche quando il detto servizio sia stato prestato non in costanza di nomina.

Giustizia amministrativa202406530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 sulle procedure di aggiornamento delle GPS, limitatamente all’art. 15, comma 6, nella parte in cui subordina la valutazione del servizio militare, sostitutivo o civile alla prestazione in costanza di nomina

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti precari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto, con un unico articolato motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 485, comma 7, del d.lgs. 297/1994 e dell’art. 2050, commi 1 e 2, del d.lgs. 66/2010. Hanno contestato la clausola dell’ordinanza ministeriale che riconosce il punteggio per il servizio militare di leva, per il servizio sostitutivo assimilato e per il servizio civile soltanto quando il servizio sia stato prestato in costanza di nomina. Secondo i ricorrenti, tale limitazione impedisce la valutazione di un titolo maturato dopo il conseguimento del titolo di accesso all’insegnamento, pregiudicando la collocazione nelle GPS e le possibilità di ottenere incarichi di supplenza. Nel corso del giudizio il TAR ha inoltre verificato l’interesse e l’omogeneità delle posizioni dei ricorrenti, acquisendo la documentazione relativa ai servizi svolti, alla presentazione delle domande GPS e ai requisiti di inserimento. Una ricorrente ha rinunciato al ricorso; per gli altri, il Collegio ha ritenuto omogenee e meritevoli di esame le posizioni, includendo anche quelle relative al servizio civile nazionale e universale, ritenuto equiparabile secondo la ricostruzione accolta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti della ricorrente che aveva rinunciato al ricorso, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a. Nei confronti degli altri ricorrenti ha accolto il ricorso e annullato la clausola impugnata nei limiti dell’interesse azionato. Il Collegio ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 2854/2025, che aveva definitivamente confermato l’illegittimità della medesima limitazione, nonché la sentenza n. 11239/2023 relativa a una clausola analoga. Ha ritenuto che l’art. 485, comma 7, del d.lgs. 297/1994, secondo cui il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo sono validi a tutti gli effetti, costituisca disciplina speciale dell’ordinamento scolastico e debba essere interpretato nel senso della piena valutabilità del servizio, anche se prestato non in costanza di nomina, purché successivo al conseguimento del titolo valido per l’accesso all’insegnamento. L’art. 2050, comma 2, del d.lgs. 66/2010 non è stato ritenuto limitativo della portata generale dell’art. 2050, comma 1, ma specificativo della valutabilità dei servizi prestati in pendenza di un rapporto di lavoro. La clausola ministeriale è stata quindi ritenuta discriminatoria perché penalizza, nella formazione delle graduatorie e nell’accesso alle supplenze, chi non ha potuto maturare punteggio a causa dell’adempimento del servizio militare obbligatorio. La soluzione è stata ritenuta conforme all’art. 52, comma 2, Cost., secondo cui l’adempimento del servizio militare non può pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino. Il Collegio ha inoltre ritenuto equiparabili, ai fini considerati, il servizio civile nazionale e quello universale, in ragione della continuità normativa e della comune funzione di difesa della Patria mediante attività non militari. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 6, O.M. n. 88/2024

    Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina

    La clausola è stata annullata nella parte in cui limita la valutazione del servizio alla sola prestazione in costanza di nomina.

  • art. 485, comma 7, d.lgs. 297/1994

    Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti

    La disposizione speciale per il personale docente impone la piena valutabilità del servizio militare e del servizio civile sostitutivo, senza limitarla alla prestazione in costanza di nomina, purché il servizio sia successivo al conseguimento del titolo di accesso all’insegnamento.

  • art. 2050, commi 1 e 2, d.lgs. 66/2010

    Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli dei concorsi banditi dalle PA è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro

    Il comma 2 specifica, senza escludere gli altri casi, la valutabilità del servizio militare prestato durante un rapporto di lavoro; la norma non impedisce la piena valutazione del servizio prevista dalla disciplina speciale scolastica.

  • art. 52, comma 2, Cost.

    L'adempimento del servizio militare (...) non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino

    La disposizione costituzionale impone un’interpretazione della disciplina delle graduatorie che non penalizzi il cittadino per non aver potuto svolgere supplenze e maturare punteggio durante il servizio obbligatorio.

  • art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso è stata ritenuta validamente formulata e ha determinato l’estinzione del giudizio nei confronti della ricorrente rinunciante.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare l’estinzione del giudizio limitatamente alla ricorrente che aveva rinunciato.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Il TAR ha richiamato la motivazione della precedente sentenza del Consiglio di Stato per relationem.

  • d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40

    La disciplina del servizio civile universale è stata considerata in continuità con quella del servizio civile nazionale, non come istituto radicalmente nuovo e sostitutivo.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017

    La disposizione è stata interpretata, prima della modifica normativa, in senso estensivo e costituzionalmente orientato, includendo il servizio civile nazionale insieme a quello universale.

Massime di principio

  • La disciplina speciale dell’ordinamento scolastico che stabilisce che il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo sono validi a tutti gli effetti deve essere interpretata nel senso della piena valutabilità del servizio ai fini delle graduatorie dei docenti, anche quando esso sia stato prestato non in costanza di nomina, purché successivamente al conseguimento del titolo valido per l’accesso all’insegnamento.
  • L’art. 2050, comma 2, del d.lgs. 66/2010, che contempla il servizio militare prestato in pendenza di rapporto di lavoro, non esclude la valutazione del servizio prestato al di fuori di tale rapporto quando una disciplina speciale ne preveda la validità a tutti gli effetti; il comma 2 specifica la previsione generale e non la restringe necessariamente.
  • Tra le interpretazioni possibili della disciplina sulla valutazione dei titoli deve essere preferita quella conforme all’art. 52, comma 2, Cost., evitando che l’adempimento del servizio militare obbligatorio pregiudichi la posizione lavorativa e concorsuale del cittadino, impedendogli di maturare il punteggio derivante da incarichi temporanei che non avrebbe potuto svolgere durante il servizio.
  • È illegittima, perché discriminatoria, la clausola di una disciplina delle GPS che riconosca il punteggio per il servizio militare soltanto se prestato in costanza di nomina, quando tale limitazione penalizzi i docenti che non hanno potuto svolgere supplenze per effetto dell’adempimento del servizio obbligatorio.
  • Ai fini della valutazione prevista per le graduatorie scolastiche, il servizio civile nazionale e il servizio civile universale possono essere considerati istituti in continuità e sostanzialmente equiparabili quando perseguono le medesime finalità di solidarietà, formazione civica e difesa della Patria mediante attività non militari.
  • Nel ricorso collettivo, l’omogeneità delle posizioni non è esclusa dalla diversa tipologia di servizio civile nazionale o universale quando il giudice ritenga sussistente la continuità normativa e funzionale tra i due istituti; resta però necessario che i ricorrenti dimostrino il possesso dei requisiti di inserimento nelle graduatorie e la concreta riferibilità della lesione alla clausola impugnata.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoConcorsi pubbliciMotivi aggiunti e ricorso incidentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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