Cassazione Penale, Sentenza n. 31495/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva applicato gli arresti domiciliari per reati connessi al traffico di stupefacenti e associazione finalizzata al narcotraffico. Il ricorrente contestava: 1) la carenza di gravità indiziaria e la valutazione errata delle intercettazioni telefoniche, affermando che dalle sole captazioni non risulterebbe un suo inserimento stabile e organico nel sodalizio; 2) l'erronea esclusione della più favorevole applicazione dell'art. 74, comma 6, D.P.R. 309/1990 (c.d. "piccolo spaccio"); 3) la motivazione insufficiente circa la sussistenza delle esigenze cautelari e della pericolosità, con rilievo che l'indagato era senza precedenti penali.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ricordato che in sede di cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato alla verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione, non potendo riesaminare i fatti né rimettere in discussione la valutazione del merito. Il Collegio ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame: dalle numerose intercettazioni è emersa l'esistenza di un sodalizio dedito al traffico di cocaina, hashish e marijuana, con ruolo di vertice di Cuccia Pietro, ruolo operativo di Di Franco Massimiliano e partecipazione attiva di Cuccia Rosario nella cessione al dettaglio. Perciò la riconfigurazione nel "piccolo spaccio" è stata esclusa per la rilevanza, la reiterazione e l'organizzazione dell'attività; inoltre è stata confermata la sussistenza delle esigenze cautelari (con riferimento alla presunzione ex art. 274 c.p.p. in ipotesi di reato ex art. 74 T.U.). Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti), art. 74
L'art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) è stato interpretato come incompatibile con la fattispecie di lieve entità quando l'attività sia organizzata, reiterata e diretta a rifornimenti stabili; pertanto il comma 6 (più lieve) è escluso quando emergono molteplicità di episodi e struttura organizzativa.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
commi 1, 4, 5 e 6 (richiamati nel provvedimento)
L'art. 73 disciplina le cessioni singole di stupefacenti; la giurisprudenza distingue tra cessioni occasionali (che possono rientrare nelle ipotesi più lievi) e attività ripetuta/organizzata collegata all'associazione di cui all'art. 74.
Codice penale, artt. 81 e 110
Richiamati per indicare le figure di concorso e partecipazione nel reato (concorso di persone, concorso materiale e reato in cooperazione). Nel caso sono stati considerati per inquadrare le condotte concorrenti agli illeciti contestati.
Codice di procedura penale, artt. 274 e 275
L'art. 274 elenca le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato); nel testo si osserva che il reato ex art. 74 T.U. determina una presunzione cautelare circa la sussistenza di tali esigenze. L'art. 275 concerne aspetti procedurali collegati all'applicazione delle misure cautelari e alla relativa motivazione.
Massime di principio
- In cassazione avverso provvedimenti cautelari il controllo è limitato a violazioni di legge o a manifesta illogicità della motivazione: non è consentito riesaminare i fatti né riconsiderare la valutazione degli indizi se la motivazione è congrua.
- Numerose e coerenti intercettazioni telefoniche, se adeguatamente motivate e collegate fra loro, possono costituire base idonea per ritenere la partecipazione a un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti.
- La qualificazione del fatto come "lieve" ai sensi dell'art. 74, comma 6, D.P.R. 309/1990 è esclusa quando l'attività sia reiterata, di ampia portata, e supportata da una organizzazione stabile e da approvvigionamenti rilevanti.
- Nei reati previsti dall'art. 74 T.U. stupefacenti opera, in misura significativa, la presunzione cautelare in relazione alle esigenze di custodia cautelare (art. 274 c.p.p.), per cui il giudice deve motivare in modo concreto soltanto la mancata neutralizzazione delle specifiche esigenze nel caso concreto.
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare è preferibile puntare su vizi formali, errori logico-giuridici evidenti o violazioni di norme processuali, piuttosto che su una semplice richiesta di diversa valutazione dei fatti o della prova.
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