Cassazione Penale, Ordinanza n. 12109/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché la motivazione della Corte territoriale sul diniego della particolare tenuità del fatto era immune da vizi logici e giuridici. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la formula di rito, non integralmente riportata nel testo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli deducendo violazione di legge e difetto di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. In concreto, la decisione di merito aveva escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. valorizzando le complessive modalità dell'azione e l'importo oggettivamente rilevante del titolo di credito falsificato dall'imputata. Il ricorso contestava quindi la valutazione di non modestia dell'offesa e la conseguente mancata declaratoria di non punibilità.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando, avuto riguardo alle modalità complessive dell'azione e all'entità oggettivamente rilevante dell'offesa, difettino i presupposti applicativi.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sul diniego della particolare tenuità del fatto è limitato alla verifica dell'assenza di vizi logici o giuridici della motivazione, non potendo sostituirsi alla valutazione di merito quando questa sia congrua e coerente.
- La particolare tenuità del fatto va esclusa quando le modalità della condotta e l'entità dell'offesa rivelino una lesione non minima del bene giuridico protetto.
- L'inammissibilità del ricorso discende anche dalla manifesta infondatezza delle censure che si risolvono in una mera critica della valutazione di merito, senza evidenziare reali violazioni di legge o lacune motivazionali decisive.
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