Sentenza n. 634/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 5734/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 18 dicembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’erogazione della Carta docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano n. 5734/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale l’Amministrazione era stata condannata a mettere a sua disposizione la Carta docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 2.500 euro. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza tuttavia dimostrare l’integrale esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata all’Amministrazione con copia conforme. Ha inoltre ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, necessario per procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione. In assenza della prova dell’avvenuto adempimento, ha ordinato al Ministero di erogare entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza 500 euro per ciascuno dei cinque anni scolastici, per complessivi 2.500 euro, oltre agli interessi legali dalla notificazione della sentenza del Tribunale fino al saldo. Ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivarsi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni, senza compenso aggiuntivo, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, e alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
La sentenza del Tribunale del lavoro è stata ritenuta passata in giudicato sulla base dell’attestazione della cancelleria.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione costituisce il periodo minimo da rispettare prima dell’esecuzione giudiziale.
art. 474 c.p.c.
Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza munita dell’attestazione di conformità.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto per l’importo di 500 euro annui.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando il titolo sia stato notificato alla pubblica amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione nei confronti degli enti pubblici.
- In sede di ottemperanza, l’inerzia dell’amministrazione e l’assenza di prova dell’integrale adempimento del titolo giustificano l’ordine giudiziale di esecuzione entro un termine fissato dal giudice, con determinazione delle somme dovute e degli accessori maturati.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
- Quando l’incarico di commissario ad acta è affidato a un dipendente pubblico nell’ambito di funzioni commissariali riconducibili ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività svolta.
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