Sentenza n. 7059/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento 1. della Delibera di revoca del finanziamento adottata da Invitalia in data 31.07.2025 (CUP: -OMISSIS-, COR: -OMISSIS-), notificata alla ricorrente il 03.09.2025; 2. in via gradata, del Bando/Disciplinare di finanziamento di cui alla Direttiva Operativa del Ministero della Cultura n. -OMISSIS- del 29.03.2021, per le ragioni indicate in parte motiva (artt. 13/30); 3. se e per quanto possa occorrere, di tutti gli allegati al Bando di cui sub 2), nella parte in cui risultino ostativi all'attribuzione del finanziamento alla ricorrente per le ragioni indicate in parte motiva; 4. dell'art. 13.2 del Contratto stipulato tra la ricorrente ed Invitalia in data 24.01.2023 se ed in quanto interpretato nei termini esposti nel provvedimento di ci sub 1); 5. di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale o comunque lesivo degli interessi della ricorrente società, nonché eventuali ulteriori provvedimenti relativi alla revoca del finanziamento, ancorché non conosciuti, ivi inclusa la nota della Invitalia del 03.09.2025 di comunicazione della disposta revoca e conseguente restituzione delle somme erogate in acconto oltre interessi di mora dalla data della ricezione alla data dell'effettivo soddisfo; 6. ed ancora del provvedimento a firma Invitalia del 02.10.2025 di escussione della polizza -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca totale delle agevolazioni concesse nell'ambito del programma "Cultura Crea 2.0", comunicazione di restituzione delle somme e successiva escussione della polizza fideiussoria
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la revoca del finanziamento, deducendo che la causa di revoca prevista dall'art. 30, comma 2, lettera j), della Direttiva operativa e recepita dall'art. 13, comma 2, della Convenzione riguarda il beneficiario o i suoi soci, mentre il procedimento penale valorizzato da Invitalia concerneva esclusivamente l'amministratore e legale rappresentante, per fatti personali risalenti a epoca anteriore all'ammissione al finanziamento e estranei all'attività sociale. Ha inoltre sostenuto l'illegittimità della previsione per contrasto con la presunzione di innocenza, la violazione dell'art. 9 del decreto ministeriale 11 maggio 2016, la necessità di una valutazione discrezionale dell'incidenza del procedimento penale sull'affidabilità dell'impresa e l'illegittimità della revoca totale, in luogo di una rimodulazione, per mancata considerazione delle utilità derivanti dal progetto realizzato. Invitalia ha chiesto il rigetto; il Ministero della cultura si è costituito con atto meramente formale.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente, e ha annullato il provvedimento di revoca. Secondo il giudice, il tenore letterale dell'art. 30, comma 2, della Direttiva operativa e dell'art. 13, comma 2, della Convenzione circoscrive la causa di revoca ai fatti riferibili direttamente al beneficiario o ai suoi soci, senza includere l'amministratore. Nel caso concreto, la società era stata ammessa al finanziamento dopo un'istruttoria completa, il suo unico socio era una fondazione estranea ai fatti e il procedimento penale riguardava esclusivamente l'amministratore, per vicende personali anteriori all'ammissione e non collegate all'attività sociale. Il TAR ha escluso l'applicabilità analogica del principio del cosiddetto contagio elaborato in materia di grave illecito professionale nelle gare pubbliche: quella disciplina tutela l'affidabilità dell'operatore nell'esecuzione di una prestazione e attribuisce un potere discrezionale alla stazione appaltante, mentre la disciplina delle agevolazioni mira a impedire che risorse pubbliche arricchiscano, anche indirettamente, soci personalmente incisi da vicende penali. La causa di revoca è stata qualificata come tipica, tassativa e vincolata, operante esclusivamente al ricorrere dei presupposti oggettivi riferiti ai soci e soggetta a stretta interpretazione, senza applicazioni analogiche o estensive. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. È rimasto impregiudicato il potere dell'Amministrazione di verificare autonome e diverse cause di revoca non esaminate, compresi i profili relativi alla possibile non genuinità della polizza fideiussoria. Spese compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 30, comma 2, lettera j), Direttiva operativa del Ministero della cultura n. -OMISSIS- del 29 marzo 2021
la revoca totale dei contributi erogati (...) è disposta (...) qualora anche un solo socio dei soggetti beneficiari sia sottoposto a rinvio a giudizio o abbia riportato una condanna (...) per uno dei reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001
La disposizione configura una causa di revoca tipica, tassativa e vincolata, riferita esclusivamente al beneficiario o ai suoi soci; non comprende l'amministratore in quanto tale e non è suscettibile di applicazione analogica o estensiva.
art. 13, comma 2, della Convenzione di finanziamento del 24 gennaio 2023
le agevolazioni potranno, inoltre, essere revocate qualora (...) anche uno soltanto dei soci del Beneficiario sia sottoposto a rinvio a giudizio o abbia riportato una condanna (...) per uno dei 'reati presupposto' previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001
La clausola convenzionale recepisce la causa di revoca prevista dalla Direttiva e ne mantiene l'ambito soggettivo limitato ai soci del beneficiario.
d.lgs. n. 231/2001
I reati presupposto rilevano, ai fini della causa di revoca esaminata, soltanto quando il procedimento o la condanna riguardino i soggetti indicati dalla disciplina, cioè il beneficiario o i suoi soci.
art. 80, comma 5, lettera c), d.lgs. n. 50/2016
Il principio del contagio elaborato in materia di grave illecito professionale nelle gare pubbliche non è automaticamente trasferibile alla disciplina delle agevolazioni: la norma opera in un diverso contesto e nell'esercizio di un potere discrezionale volto a valutare l'affidabilità dell'operatore economico.
art. 27 Cost.
La questione relativa alla presunzione di innocenza è stata dedotta dalla ricorrente ma non esaminata, essendo stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
art. 6 CEDU
La questione relativa alla presunzione di innocenza è stata dedotta dalla ricorrente ma non esaminata, essendo stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- Una causa di revoca di agevolazioni pubbliche formulata in termini tipici e tassativi opera esclusivamente nei confronti dei soggetti espressamente indicati dalla disciplina applicabile e non può essere estesa analogicamente all'amministratore del beneficiario quando la norma richiama soltanto il beneficiario o i suoi soci.
- La pendenza di un procedimento penale a carico dell'amministratore di una società beneficiaria non integra, di per sé, una causa di revoca del finanziamento prevista per procedimenti o condanne riguardanti il beneficiario o i suoi soci, soprattutto quando i fatti siano personali, anteriori all'ammissione e estranei all'attività sociale.
- Il principio del cosiddetto contagio, elaborato per valutare l'affidabilità dell'operatore economico nelle gare pubbliche, non è automaticamente applicabile alla revoca di agevolazioni, poiché le due discipline hanno oggetto, funzione e presupposti differenti.
- La causa di revoca fondata su vicende penali dei soci, diversamente dalla valutazione del grave illecito professionale nelle gare, costituisce una fattispecie vincolata e non attribuisce all'amministrazione un generale potere discrezionale di estendere la revoca a soggetti diversi da quelli contemplati dalla norma.
- Quando la revoca viene annullata per estraneità del fatto alla causa tipica contestata, restano salvi i poteri dell'amministrazione di verificare autonome e diverse cause di revoca non esaminate dal giudice e non coperte dal giudicato.
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