Cassazione Penale, Sentenza n. 12031/2026 del 30/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per evasione (pena irrogata dal Tribunale di Pavia) chiedendo la rimozione degli aumenti per presumibile continuazione. Il motivo principale dedotto in Cassazione è la violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) e e), cod. proc. pen., in relazione alla determinazione della pena: la Corte di appello ha riconosciuto che si tratta di una unica evasione protrattasi dal 22 al 30 giugno 2022 (assenza di rientri tra i controlli), ma ha tuttavia confermato gli aumenti per due distinte evasioni in continuazione applicati dal giudice di primo grado. In secondo luogo il ricorrente aveva censurato l'applicazione della recidiva, motivo poi ritenuto inammissibile perché nuovo e non sollevato in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: l'evasione è reato istantaneo con effetti permanenti e, se non è provato il rientro nell'abitazione tra i controlli, si configura un'unica evasione. Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, eliminando gli aumenti di pena complessivi di 4 mesi (due aumenti di 2 mesi ciascuno) e rideterminando la pena in mesi otto di reclusione. Ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla recidiva e ha disposto il resto del ricorso come inammissibile.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., lett. b) e e)
Fondamento processuale della censura in Cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge circa la determinazione della pena, usato per ricondurre l'esame alla mera questione di diritto/interpretazione senza valutazioni di merito
Cass. pen., Sez. 6, n.14401 del 05/11/2020 (Fieschi, Rv.280879)
Sez. 6, n.14401 del 05/11/2020, dep. 2021, Fieschi, Rv.280879
Giurisprudenza richiamata che chiarisce che l'evasione è reato istantaneo con effetti permanenti: la pluralità di reati sussiste solo se è provato il rientro nell'abitazione tra i singoli allontanamenti
Divieto di "reformatio in peius"
Principio secondo cui non è ammesso peggiorare la posizione dell'imputato in sede di impugnazione; qui ha impedito di aumentare o riformare la pena sulla base di una diversa valutazione della durata dell'evasione senza impugnazione del Pubblico Ministero
Principio sostanziale: evasione come reato istantaneo con effetti permanenti
Interpretazione applicata per sostenere che la condotta si consuma all'atto dell'allontanamento e produce effetti fino al rientro; in assenza di prova del rientro, più accertamenti costituiscono prove dell'unica condotta
Massime di principio
- Se tra più controlli non è provato che l'imputato sia rientrato nell'abitazione, gli accertamenti descrivono un'unica evasione continuata e non reati distinti: gli aumenti per continuazione non devono essere applicati
- L'evasione va considerata reato istantaneo con effetti permanenti: la pluralità di fatti richiede la prova dei rientri intermedi
- In Cassazione è possibile ottenere l'annullamento parziale e la rideterminazione della pena quando la questione riguarda la corretta applicazione del diritto e non valutazioni di merito
- Motivi nuovi non sollevati in grado di appello sono inammissibili in Cassazione
- Il divieto di reformatio in peius impedisce di aggravare la posizione dell'imputato in sede di impugnazione se non è intervenuta impugnazione del Pubblico Ministero
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