Sentenza n. 2052/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e successivo diniego del rinnovo del porto d'armi per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare da oltre vent'anni di autorizzazioni in materia di armi, ha trasferito le armi dalla precedente abitazione alla nuova casa coniugale, situata nello stesso Comune, omettendo per dimenticanza di ripresentare la denuncia prevista dall'art. 38 T.U.L.P.S. per il trasferimento in un luogo diverso da quello precedentemente dichiarato. Per tale condotta era stato avviato un procedimento penale, poi definito con archiviazione per particolare tenuità del fatto. Il Prefetto ha tuttavia adottato un divieto di detenzione ex art. 39 T.U.L.P.S., ritenendo l'omissione indicativa di inaffidabilità, e la Questura ha conseguentemente negato il rinnovo del porto d'armi per uso caccia. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 3, 7 e 10-bis l. 241/1990 e degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., difetto assoluto di istruttoria, omessa valutazione delle osservazioni difensive e carenza motivazionale, lamentando che l'Amministrazione non avesse considerato l'episodicità e il carattere meramente formale dell'omissione, l'assenza di uso improprio delle armi, la condotta irreprensibile, l'assenza di precedenti ostativi e l'archiviazione penale; 2) violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, per la sproporzione della misura rispetto alla condotta e per il mancato apprezzamento dell'affidamento derivante da oltre vent'anni di rinnovi del porto d'armi.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha rigettato congiuntamente le censure. Ha rilevato che l'obbligo di denuncia del luogo di detenzione delle armi non è un mero adempimento formale, poiché consente all'autorità di pubblica sicurezza di conoscere tempestivamente il luogo di custodia e di svolgere i controlli necessari. Il potere prefettizio ex art. 39 T.U.L.P.S. ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, ed è esercitabile anche in assenza di condanne penali o di un concreto abuso delle armi, quando sussistano circostanze idonee a porre in dubbio l'affidabilità del detentore. La mancata denuncia del trasferimento delle armi costituisce, di per sé, indice di negligenza e superficialità incompatibile con il livello di affidamento richiesto e legittima il giudizio prognostico negativo. La circostanza che il trasferimento sia avvenuto nello stesso Comune, nonché l'archiviazione penale per particolare tenuità, non escludono la rilevanza amministrativa della violazione. Non sussistono pertanto difetto di istruttoria, carenza motivazionale o violazione della proporzionalità, poiché il giudizio dell'Amministrazione si fonda su un fatto specifico e incontestato concernente la corretta custodia delle armi, senza necessità di una più ampia indagine sulla personalità del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando ne sussistono i presupposti, previo avviso alle parti.
art. 38 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)
chiunque detiene armi, parti essenziali di esse, munizioni o materie esplodenti deve darne denuncia entro 72 ore dall’acquisizione della materiale disponibilità all’Autorità di pubblica sicurezza o al locale comando dei Carabinieri. La denuncia deve essere ripresentata ogniqualvolta l’arma sia trasferita in un luogo diverso da quello precedentemente dichiarato
L'obbligo di denuncia del trasferimento opera ogni volta che l'arma venga collocata in un luogo diverso, senza rilevanza della stabilità o occasionalità dello spostamento; la sua funzione è assicurare tracciabilità e controllo delle armi.
art. 39 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)
Attribuisce al Prefetto il potere cautelare e preventivo di vietare la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi alle persone ritenute capaci di abusarne, anche in assenza di precedenti penali o di un concreto abuso, quando emergano circostanze idonee a porre in dubbio l'affidabilità.
art. 43 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)
Consente il diniego o la revoca della licenza di polizia in materia di armi quando non sussista il requisito della buona condotta e dell'affidamento nel non abuso delle armi.
art. 58 R.D. n. 635/1940
Ribadisce l'obbligo di denuncia relativo alla detenzione e al trasferimento delle armi.
artt. 20 e 20-bis l. n. 110/1975
Impongono la custodia diligente delle armi e sanzionano l'omessa adozione delle cautele necessarie a impedirne l'impossessamento da parte di minori, incapaci o persone inesperte.
art. 699 c.p.
È richiamato quale espressione del generale divieto di portare o detenere armi, rispetto al quale le autorizzazioni costituiscono eccezioni.
art. 4, comma 1, l. n. 110/1975
È richiamato insieme all'art. 699 c.p. quale fondamento del generale divieto rispetto al quale la detenzione e il porto d'armi rappresentano situazioni eccezionali.
Massime di principio
- L'obbligo di denunciare il trasferimento delle armi in un luogo diverso da quello precedentemente dichiarato non costituisce un adempimento meramente formale, ma assicura la tracciabilità delle armi e la possibilità di controllo immediato da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.
- La mancata denuncia del trasferimento delle armi può costituire, anche isolatamente e in assenza di condanna penale o di concreto abuso, un indice sufficiente di negligenza e inaffidabilità idoneo a fondare il divieto prefettizio di detenzione ex art. 39 T.U.L.P.S.
- Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi e il potere di negare o revocare il porto d'armi hanno natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria; è sufficiente una prognosi ragionevole di possibile abuso fondata su circostanze concrete, senza necessità di accertare un effettivo uso improprio delle armi.
- La pregressa titolarità prolungata del porto d'armi e l'archiviazione penale per particolare tenuità del fatto non impediscono all'autorità di pubblica sicurezza di formulare autonomamente un giudizio negativo sull'affidabilità, quando la condotta amministrativamente rilevante riguardi la corretta custodia e tracciabilità delle armi.
- Quando il giudizio di inaffidabilità è fondato su una specifica violazione concernente la custodia o la denuncia delle armi, l'Amministrazione non è tenuta a svolgere una più ampia indagine sulla personalità del detentore, purché esponga adeguatamente il nesso tra la condotta e il rischio per la sicurezza pubblica.
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