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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43222/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna che aveva rigettato il reclamo contro la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attivita' in comune per 10 giorni inflitta dal Consiglio di disciplina (4/2/2022) per il lancio di fogli manoscritti verso la cella di altro detenuto. Il ricorrente contestava: la carenza di conoscibilita' e la illegittimita' della fonte normativa invocata (applicazione della Circolare DAP 2/10/2017 e dell'art. 77, n.16 DPR 230/2000), la mancata previa informazione della nuova regola dall'amministrazione carceraria, la difettosa qualificazione giuridica della condotta, vizi di motivazione (contraddittorieta'), la mancata valutazione del principio di offensivita' e la sproporzione della sanzione (natura e durata) rispetto al fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso solo parzialmente. Ha ritenuto inammissibile o infondato buona parte delle censure (tra cui le questioni attinenti alla conformita' costituzionale delle limitazioni e la valutazione del contenuto del manoscritto), ha invece ritenuto fondato il motivo relativo alla mancanza di motivazione sulla proporzione della sanzione (art. 38 ord. pen. e art. 39 ord. pen.). Di conseguenza ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Bologna perché fornisca motivazione specifica sulla proporzione della natura e della durata della sanzione disciplinare; per il resto il ricorso e' stato rigettato/respinto o dichiarato inammissibile ove indicato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario)

    Art. 77 n.16 e' stata considerata norma disciplinare in bianco che consente l'irrogazione di sanzioni per inosservanza di ordini o prescrizioni antecedentemente impartite; l'art.15 ricorre nella ricostruzione della possibilita' di sanzionare lo scambio di beni non autorizzati.

  • Ordinamento penitenziario (ord. pen.)

    art. 41-bis, comma 2-quater (lett. a) e f); art. 38; art. 39; artt. 69 comma 6 e 35-bis comma 4-bis

    La disciplina del regime differenziato 41-bis consente all'amministrazione di prevedere misure di elevata sicurezza interne/esterne e di disciplinare modalita' di scambio tra detenuti; artt. 38 e 39 impongono la valutazione delle condizioni oggettive e soggettive e la proporzione nella determinazione delle sanzioni; artt. 69 e 35-bis delimitano l'ammissibilita' del ricorso per cassazione in materia disciplinare (solo per violazione di legge).

  • Circolare D.A.P. 2 ottobre 2017

    art. 11.6 (divieto/limitazione di scambio di libri e copie parziali per soggetti in regime differenziato)

    La Circolare e' stata richiamata come fonte amministrativa che vieta o limita specifici scambi (es. libri), e il Tribunale ha ritenuto legittima la sua applicazione per giustificare la prescrizione di autorizzazione preventiva; la Corte di Cassazione ha riconosciuto la possibilita' di tali limitazioni ma ha evidenziato l'esigenza di motivazione e conoscibilita'.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    art. 3; art. 25; art. 27, comma 3

    Richiamati i principi di uguaglianza, legalita' della sanzione, diritto alla proporzione e al trattamento compatibile con la dignita' umana; la Corte costituzionale ha valutato la congruita' e proporzionalita' di limiti penitenziari con riferimento a tali articoli.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 97/2020

    Ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del divieto assoluto e astratto di scambiare oggetti fra detenuti dello stesso gruppo di socialita', ma ha riconosciuto che l'amministrazione puo' disciplinare modalita' e limitazioni motivate (es. divieto di scambio di parti di libri) compatibili con finalita' 41-bis.

  • Codice di procedura penale / giurisprudenza di Cassazione

    Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003 (Pellegrino) e Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014 (Catalano) citate

    Principio secondo cui, quando il ricorso in cassazione e' ammesso esclusivamente per violazione di legge, e' deducibile la mancanza o mera apparenza della motivazione; al contempo la Corte non sindaca la persuasivita' logica delle motivazioni se il ricorso e' limitato a questioni di diritto.

Massime di principio

  • Le limitazioni agli scambi tra detenuti in regime 41-bis possono essere previste dall'amministrazione e da circolari, ma devono essere giustificate, proporzionate e risultare conoscibili al detenuto
  • Le sanzioni disciplinari carcerarie richiedono specifica motivazione in ordine alla proporzione tra fatto e sanzione: natura e durata devono essere valutate alla luce di condizioni oggettive e soggettive (art. 38 ord. pen.)
  • In cassazione contro sanzioni disciplinari il sindacato e' limitato a violazioni di legge; fra queste rientra la mancanza o la mera apparente della motivazione (anche quando il vizio e' di motivazione sulla proporzione)
  • L'applicazione di una circolare amministrativa (es. Circolare DAP) per sanzionare comportamenti deve essere supportata da prevedibilita' e da un'adeguata conoscenza da parte del detenuto; l'assenza di notifica o di regolamentazione chiara puo' essere rilevante
  • La valutazione del contenuto comunicativo di scritti scambiati e delle modalita' dello scambio puo' giustificare la sanzione se emerge la funzionalita del gesto a scopi illeciti, ma questa valutazione deve essere espressa con coerenza e non contraddittoria

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