Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2579/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per i reati unificati di estorsione continuata (capo 1) e cessione continuata di eroina (capo 2, in base al co. 5 dell'art. 73 DPR 309/1990). Il ricorrente deduce due motivi principali: 1) travisamento della prova relativo al rinvenimento di un oggetto qualificato come bilancino di precisione, sostenendo che si trattava di una comune bilancia da cucina e lamentando che il giudice di merito non ne abbia verificato direttamente la natura; 2) mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al contrasto tra le dichiarazioni della persona offesa nella denuncia-querela (acquisti a partire da dicembre 2018) e le dichiarazioni in dibattimento (acquisti sempre da D'AGNANO), contestando che la Corte territoriale non abbia risolto tale incongruenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi prospettati comportassero una rivalutazione in fatto della vicenda, non consentita in sede di legittimità, e ha confermato la valutazione di merito che aveva basato la condanna non solo sul bilancino ma anche su elementi materiali (cellophane idoneo al confezionamento) e sulla testimonianza del denunciante. Ha inoltre ritenuto che in appello non fosse stata richiesta la rinnovazione dell'istruttoria circa il bilancino, rendendo inammissibile la censura correlata. Per le contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa, la Corte ha ritenuto che il nucleo essenziale (minaccia e pagamento) fosse preservato e le imprecisioni adeguatamente spiegate. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. comma 1 lett. c)

    Norma che delimita l'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione; la Corte ha interpretato che non consente al giudice di cassazione di effettuare una nuova valutazione dei fatti o del discorso giustificativo compiuto dai giudici di merito, ma solo di verificare l'adeguatezza delle considerazioni svolte.

  • art. 73 D.P.R. n. 309/1990 comma 5

    Norma sostanziale relativa alle pene per cessione di sostanze stupefacenti; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto che la condotta contestata rientrasse nell'ipotesi aggravata del citato comma.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente l'irrogazione di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile dovuto a colpa; la Corte ha applicato tale disposizione disponendo il versamento di euro tremila.

  • Legge n. 46 del 2006 (modifiche al codice di procedura penale)

    Riferimento alle modifiche che hanno limitato il sindacato di legittimità sulla motivazione; la Corte richiama l'orientamento consolidato secondo cui tali modifiche non autorizzano la riesamina del giudizio di fatto in Cassazione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione dei fatti: i motivi che chiedono il riesame delle prove o la riconsiderazione delle valutazioni probatorie sono in genere inammissibili se mirano a un travisamento della prova.
  • Le censure sul mancato esame diretto di un oggetto probatorio sono più deboli se nel giudizio di appello non è stata richiesta la rinnovazione dell'istruttoria; va pertanto tempestivamente chiesta la produzione o la verifica materiale dell'elemento probatorio nelle sedi di merito.
  • La condanna per reati di spaccio può fondarsi su un insieme di elementi (strumenti per il confezionamento, bilancini, confezioni, dichiarazioni di acquirenti); la presenza di più elementi concordanti rende più difficile il successo di censure isolate sul singolo oggetto.
  • Contraddizioni formali nelle dichiarazioni della persona offesa non sono automaticamente decisive se il nucleo essenziale della vicenda (evento lesivo, minaccia, pagamento) resta confermato e le imprecisioni sono logicamente spiegate (stato d'agitazione, difficoltà di memoria).
  • Quando si prospettano errori di fatto o travisamenti probatori in Cassazione, è necessario dimostrare che la decisione di merito sia irragionevole o priva di ogni base fattuale; mere incompatibilità o preferenze interpretative non bastano.
  • In caso di ricorso manifestamente inammissibile o colpevole, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi valutare attentamente la fondatezza e l'ammissibilità del ricorso prima del deposito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.