Cassazione Penale, Sentenza n. 43428/2022 del 15/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva declarato intervenuta la prescrizione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello richiamato per relationem la decisione di primo grado senza spiegare le ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione. In particolare si censurava la mancanza della prova che il Gregorio fosse stato formalmente nominato custode dei beni pignorati e il mancato deposito in atti dell'atto e del verbale di pignoramento; inoltre si lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilita' di cui all'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Nel merito ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e carente di specificita'. Ha richiamato che il giudizio di responsabilita' si fondava principalmente sulla deposizione del teste Molinaro, non contestata dall'imputato in sede di appello e in cassazione; mancava dunque la condizione prevista dall'art. 129, comma 2, c.p.p. per 'sterilizzare' la prescrizione e dare luogo a un ulteriore sviluppo istruttorio. Di conseguenza ha prevalso la declaratoria immediata di prescrizione, con salvaguardia degli interessi della parte civile.
Norme richiamate
art. 388 cod. pen.
Norma sostanziale del reato contestato (condotta consistente nell'omettere la consegna di beni pignorati). La Corte d'appello aveva ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato nella condotta del custode.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilita' invocata dal ricorrente; la Corte osserva che non e' stata applicata e non risulta idonea, sulla base degli atti, a impedire la declaratoria di prescrizione in assenza di adeguata contestazione probatoria.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Secondo la Corte, per 'sterilizzare' la prescrizione e consentire ulteriori accertamenti e un rinvio, occorrono elementi che evidenzino la contraddittorieta' o l'insufficienza della prova; nel caso concreto tali condizioni non erano soddisfatte perché il ricorrente non aveva contestato la deposizione decisiva del teste.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020
Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti (trattazione monocratica o in camera di consiglio come previsto dal decreto).
Massime di principio
- Se in appello il giudice dichiara la prescrizione intervenuta, il ricorso in cassazione deve essere specifico e motivato per poter mettere in discussione la declaratoria di estinzione: semplici riferimenti alla sentenza di primo grado non sono sufficienti.
- Per evitare l'effetto estintivo della prescrizione e ottenere un rinvio per ulteriori accertamenti (art. 129, comma 2, c.p.p.) l'imputato deve dimostrare l'insufficienza o la contraddittorieta' della prova decisiva, con censure concrete e specifiche; l'assenza di contestazione della testimonianza decisiva rende inefficace la strategia difensiva.
- La mancata produzione di atti (verbale di pignoramento, nomina formale di custode) puo' essere rilevante, ma se il ricorrente non contesta nel merito le dichiarazioni probatorie che fondano la condanna, la carenza documentale non basta a impedire la dichiarazione di prescrizione.
- In cassazione i ricorsi generici o privi di specificita' sulle violazioni dedotte rischiano l'inammissibilita' o il rigetto per manifesta infondatezza; e' necessario indicare chiaramente i punti di diritto o di fatto che si ritengono viziati.
- La declaratoria di prescrizione non pregiudica automaticamente i diritti della parte civile: il giudice puo' salvaguardare gli interessi civili e le relative statuizioni, da valutare nell'ambito procedurale consentito.
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