Sentenza del 20/05/2016 n. 10486 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, deducendo la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), e del D.Lgs. n. 456 del 1992, art. 62. Ha sostenuto che l'impianto industriale fosse destinato direttamente a finalità istituzionali dello Stato, quali la tutela della salute, dell'ambiente, dell'ordine pubblico e del paesaggio, e che il perseguimento di un servizio pubblico non ne escludesse la natura istituzionale, anche se l'attività fosse astrattamente esercitabile da privati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai fini dell'esenzione ICI prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), è necessaria l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente pubblico proprietario o possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali. Nel caso concreto, l'impianto era stato affidato a società private, Fisia Italimpianti S.p.A. e successivamente Fibe S.p.A., mediante concessione e dietro pagamento di un corrispettivo proporzionato ai chilogrammi di rifiuti trattati. L'attività, pur perseguendo una finalità pubblica, aveva natura imprenditoriale ed era esercitabile da privati a fini di lucro; pertanto non rientrava nell'attività istituzionale propriamente intesa. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata condannata a rifondere al Comune le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a)
Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
L'esenzione ICI richiede sia il possesso dell'immobile da parte dell'ente pubblico sia la sua destinazione esclusiva a compiti istituzionali, con utilizzazione diretta da parte dell'ente. L'esenzione è di stretta interpretazione e non si applica quando l'immobile è affidato a un soggetto diverso che lo utilizza per un'attività imprenditoriale remunerata.
D.Lgs. n. 456 del 1992, art. 62
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente insieme all'art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo e non ha riconosciuto l'esenzione richiesta.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La ricorrente ha proposto il ricorso per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione fiscale riservata agli immobili pubblici destinati a compiti istituzionali non è sufficiente che l'attività persegua una finalità di interesse pubblico: occorre anche che l'ente esente utilizzi direttamente l'immobile.
- L'affidamento dell'immobile o dell'attività a una società privata mediante concessione o contratto, soprattutto quando è previsto un corrispettivo e l'attività è svolta con modalità imprenditoriali, tende a escludere l'esenzione.
- La possibilità che l'attività sia svolta da operatori privati a fini di lucro costituisce un indice rilevante della sua natura commerciale, anche se l'attività soddisfa esigenze pubbliche o costituzionalmente rilevanti.
- Le agevolazioni fiscali sono soggette a interpretazione restrittiva: in caso di dubbio, non possono essere estese a situazioni non espressamente riconducibili ai requisiti previsti dalla norma.
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