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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32987/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato era stato dichiarato colpevole dai giudici di merito del reato di truffa aggravata e condannato alle pene di legge. La vicenda riguardava una trattativa telematica con una persona offesa, alla quale erano state comunicate le generalità dell’imputato per il versamento di un acconto; il profitto, pari a euro 1.000, era stato accreditato su una carta di pagamento intestata all’imputato e successivamente prelevato tramite sportelli ATM. L’imputato ha proposto quattro motivi di ricorso. Con il primo ha denunciato violazione dell’art. 640 c.p. e degli artt. 192 e 533 c.p.p., nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la titolarità della carta non dimostrasse la responsabilità, che fossero plausibili ipotesi alternative, che i prelievi fossero avvenuti in una zona diversa da quella di residenza, che l’autore della trattativa non fosse stato identificato e che il suo silenzio non potesse colmare le lacune probatorie. Con il secondo ha eccepito la mancanza della querela, assumendo che il verbale di ricezione della denuncia orale della persona offesa costituisse una mera denuncia e non una querela, dopo la riqualificazione del fatto come truffa semplice, perseguibile a querela. Con il terzo ha censurato l’applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e il trattamento sanzionatorio, lamentando una motivazione stereotipata e sproporzionata, nonché l’omessa valutazione della natura e della distanza temporale dei precedenti. Con il quarto ha dedotto l’omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, valorizzando l’entità del danno e le modalità della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: benché l’atto fosse formalmente denominato denuncia orale, l’allegazione delle conversazioni telematiche con l’anonimo venditore, effettuata per agevolare le indagini, rendeva desumibile la volontà punitiva della persona offesa, secondo il principio del favor querelae. Il primo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché mirava a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità in presenza di una doppia conforme adeguatamente motivata. I giudici di merito avevano valorizzato congiuntamente l’accredito del profitto sulla carta intestata all’imputato e l’utilizzo delle sue generalità nella comunicazione alla persona offesa; la diversa località dei prelievi non era ritenuta incompatibile con la responsabilità, potendo la carta essere utilizzata presso qualsiasi ATM. Il terzo motivo è stato dichiarato non consentito, perché la questione relativa alla recidiva e al trattamento sanzionatorio non era stata dedotta in appello e non era rilevabile d’ufficio, in applicazione del principio tantum devolutum quantum appellatum. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il danno di euro 1.000 non era stato considerato di lieve entità, le modalità telematiche della condotta presentavano carattere diffusivo incompatibile con la particolare tenuità e i plurimi precedenti penali escludevano la non abitualità della condotta.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La responsabilità per truffa è stata confermata sulla base della valutazione congiunta dell’accredito del profitto su una carta intestata all’imputato e dell’utilizzo delle sue generalità nei rapporti con la persona offesa.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità è stata esclusa in ragione dell’entità del danno, delle modalità telematiche e diffusivamente realizzate della condotta e della non abitualità risultata insussistente per la presenza di plurimi precedenti penali.

  • art. 192 c.p.p.

    La censura sulla valutazione della prova è stata respinta, poiché le doglianze proponevano una diversa lettura degli elementi probatori, riservata al giudice di merito.

  • art. 533 c.p.p.

    Il richiamo alla regola di giudizio non ha evidenziato vizi di legittimità, essendo stata ritenuta congrua la motivazione dei giudici di merito.

  • art. 336 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto sussistente la condizione di procedibilità perché la volontà di proporre querela può risultare da una denuncia formalmente denominata tale, quando il contenuto dell’atto manifesti l’istanza punitiva.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    In cassazione sono deducibili soltanto la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione nei limiti indicati dalla norma; non è consentita la rivalutazione della persuasività delle prove o una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Le censure di merito sull’apprezzamento delle prove sono estranee al giudizio di legittimità e risultano inammissibili.

  • art. 99, quarto comma, c.p.

    La doglianza relativa alla recidiva non è stata esaminata nel merito perché proposta per la prima volta in cassazione.

  • art. 133 c.p.

    La censura sul trattamento sanzionatorio è stata dichiarata non consentita per novità della questione rispetto all’appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La volontà di proporre querela può essere desunta dal contenuto complessivo di una denuncia formalmente così denominata, senza necessità di formule sacramentali, quando la persona offesa manifesti univocamente l’istanza punitiva, anche mediante l’allegazione di documenti, conversazioni, fotografie o riprese utili alle indagini; nei casi dubbi opera il principio del favor querelae.
  • In presenza di una doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado possono essere valutate come un unico corpo motivazionale quando la decisione d’appello richiami quella di primo grado e siano stati adottati criteri omogenei nella valutazione della prova.
  • In sede di legittimità non è consentita una diversa ricostruzione del fatto o una nuova comparazione degli elementi probatori; sono ammissibili soltanto le censure riconducibili ai tassativi vizi di motivazione previsti dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., riferiti ad aspetti essenziali della decisione.
  • La disponibilità del profitto su uno strumento di pagamento intestato all’imputato, valutata insieme all’utilizzo delle sue generalità nei rapporti con la persona offesa, può costituire un quadro indiziario adeguato a fondare la responsabilità per truffa; la circostanza che i prelievi siano avvenuti in un luogo diverso dalla residenza non è, di per sé, incompatibile con tale responsabilità.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui venga introdotta per la prima volta una questione non dedotta in appello e non rilevabile d’ufficio, poiché il punto della decisione si consolida in forza del principio tantum devolutum quantum appellatum.
  • La particolare tenuità del fatto richiede, tra l’altro, un’offesa di particolare esiguità e la non abitualità della condotta; l’entità non lieve del danno, modalità telematiche caratterizzate da diffusività e plurimi precedenti penali possono concorrere a escluderne l’applicabilità.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della provaRecidiva

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