Ordinanza n. 1497/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della determinazione n. 296 del 09/12/2025, del Comune di Genzano di Roma, Area Finanziaria, Ufficio Gestione Economica e Giuridica del Personale, avente ad oggetto: “SELEZIONE INTERNA, MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA EX ART 13, COMMI 6-7-8, DEL C.C.N.L. 16 NOVEMBRE 2022, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 FUNZIONARIO DI VIGILANZA - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, DA ASSEGNARE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE. PRESA D'ATTO DEI VERBALI, APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE, NOMINA VINCITORE E ATTRIBUZIONE DEL NUOVO INQUADRAMENTO GIURIDICO ECONOMICO”; - dell’“AVVISO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA, EX ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, MEDIANTE PROGRESSIONE DI CARRIERA ALL'AREA DI INQUADRAMENTO SUPERIORE” del 10/11/2025; - della determinazione n. 249 del 10/11/2025, del Comune di Genzano di Roma, Area Finanziaria, Ufficio Gestione Economica e Giuridica del Personale, avente ad oggetto: “SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA TRA LE AREE, EX ART 52, COMMA 1-BIS, DEL D. LGS. N. 165/2001 E ART. 13, COMMI 6, 7 E 8, DEL C.C.N.L. DEL 16 NOVEMBRE 2022, PER L'ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO, DA ASSEGNARE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE E DEL FAC-SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”; della determinazione n. 259 del 15/11/2025, del Comune di Genzano di Roma, Area Finanziaria, Ufficio Gestione Economica e Giuridica del Personale, avente ad oggetto: “RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 249 DEL 10.11.2025 E DEI RELATIVI ALLEGATI”; - del verbale unico della Commissione Giudicatrice del 04/12/2025 avente ad oggetto: “Procedura comparativa per la progressione tra le aree riservata al personale di ruolo di n. 1 posto, dell'Area Funzionario Vigilanza/profilo professione E.Q., da assegnare al Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile. Progressioni ex art. 52, c. 1-bis, D. Lgs.30 marzo 2001, n. 165 e art. 13, commi 6, 7 e 8, CCNL 16 novembre 2022”; - di tutti gli atti impliciti, prodromici e consequenziali, interni comunque collegati e connessi ai suddetti provvedimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura interna per la progressione tra le aree e la nomina del vincitore per un posto di funzionario di vigilanza presso il Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione di approvazione della graduatoria finale, nomina del vincitore e attribuzione del nuovo inquadramento, l’avviso di selezione, le determinazioni di approvazione e rettifica dell’avviso, il verbale unico della commissione giudicatrice e gli ulteriori atti connessi della procedura valutativa interna prevista dall’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 13, commi 6, 7 e 8, del CCNL del comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure contro gli atti della procedura. Ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha esaminato la domanda cautelare e ha ritenuto che le esigenze prospettate potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza adottare una misura sospensiva. Ha quindi fissato l’udienza pubblica del 20 ottobre 2026 e ha compensato tra le parti le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato quale base normativa della procedura interna di progressione tra le aree.
art. 13, commi 6, 7 e 8, CCNL Comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022
Richiamato quale disciplina contrattuale della procedura valutativa interna per la progressione tra le aree.
art. 55 c.p.a.
Richiamato in relazione alla domanda cautelare; il giudice ha ritenuto sufficiente la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può fissare direttamente l’udienza pubblica senza concedere la sospensione dell’atto impugnato.
- La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito costituisce una modalità di tutela cautelare, nel caso concreto, alternativa all’adozione di una misura cautelare sospensiva; la relativa fase può essere definita con compensazione delle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 484/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 485/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 486/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 487/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 488/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 490/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →