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Ordinanza

Ordinanza n. 175/2026 - Campobasso, Sezione 1

Per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 301/2020 del 21 novembre 2020, emesso dal Tribunale di Isernia;

Giustizia amministrativa202100253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: decreto ingiuntivo del Tribunale di Isernia e precedente sentenza di ottemperanza relativa al pagamento degli interessi moratori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa creditrice)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Isernia. Con la precedente sentenza di ottemperanza, il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso per la parte del credito già soddisfatta e ordinato al Comune il pagamento della residua parte relativa agli accessori, in particolare agli interessi moratori, assegnando novanta giorni per adempiere. Per il caso di ulteriore inottemperanza era stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Isernia, con facoltà di delega. Dopo la sostituzione della persona originariamente delegata, la commissaria ad acta ha svolto le attività necessarie all'esecuzione, trasmettendo una relazione conclusiva e chiedendo la liquidazione del compenso.

La decisione

Il TAR ha preso atto, sulla base della relazione conclusiva e della documentazione depositata, dell'avvenuta ottemperanza della precedente pronuncia. Ha quindi liquidato in euro 1.000,00 il compenso spettante alla commissaria ad acta, ritenendolo congruo in rapporto all'attività svolta e al suo grado di complessità, e ne ha posto il pagamento a carico del Comune di Sesto Campano, ordinando all'ente di corrispondere direttamente tale somma alla commissaria. L'ordinanza dispone inoltre la comunicazione amministrativa alle parti e al commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertata l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale mediante la relazione conclusiva e la documentazione del commissario ad acta, il giudice può definire la fase esecutiva liquidando il compenso spettante al commissario.
  • Il compenso del commissario ad acta deve essere determinato dal giudice in misura congrua, considerando l'attività concretamente svolta e il grado di complessità dell'incarico, con pagamento posto a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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