Cassazione Penale, Sentenza n. 23033/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Donnarumma era stato condannato per bancarotta fraudolenta relativa alla società "Donnavit s.r.l." fallita il 20/03/2014; la Corte d'appello aveva ritenuto che, in qualità di amministratore di fatto, avesse cagionato il dissesto mediante la sistematica omissione del versamento delle imposte, con debito erariale di € 1.649.807,32. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) vizio per errata applicazione di norme relative alla sostituzione della pena (artt. 20-bis c.p. e 545-bis c.p.p.), contestando il diniego della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ritenuto inammissibile per mancanza del consenso dell'imputato, della dichiarazione di disponibilità dell'ente e del programma di lavoro (il ricorrente sosteneva che il consenso risultava da atto sottoscritto e che non è necessaria la produzione immediata dell'assenso e del programma); (2) vizio processuale in relazione all'art. 223 legge fall., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe motivato sull'elemento intenzionale (dolo eventuale) e non si sarebbe confrontata con la documentazione difensiva relativa a una rateizzazione e a pagamenti effettuati.
La decisione
Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che il giudice non può rigettare la richiesta di sostituzione della pena limitandosi a constatare la mancanza di elementi quali l'assenso dell'ente e il programma, poiché tali elementi sono acquisibili d'ufficio e il giudice deve motivare in merito al percorso valutativo; inoltre negli atti risultava il consenso sottoscritto dall'imputato. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al diniego della sanzione sostitutiva e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. Il resto del ricorso è stato rigettato: la Cassazione ha confermato che, in tema di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, è sufficiente il dolo generico e la prevedibilità del dissesto derivante dalla sistematica omissione dei versamenti fiscali; la Corte territoriale aveva correttamente valutato la scarsa rilevanza dei pagamenti per € 24.000,00 rispetto al debito erariale di circa € 1,6 milioni.
Norme richiamate
art. 545-bis cod. proc. pen.
Il giudice deve valutare l'istanza di sostituzione della pena e può acquisire d'ufficio elementi quali l'assenso dell'ente e il programma di lavoro; non è legittimo rigettare la richiesta limitandosi a constatare la loro mancata produzione senza motivazione sul percorso valutativo seguito.
art. 223 legge fallimentare
Le "operazioni dolose" ai fini della bancarotta fraudolenta possono consistere nello sistematico inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali; per la configurabilità del reato è sufficiente il dolo generico (coscienza e volontà delle operazioni) e la prevedibilità del dissesto come conseguenza.
art. 20-bis cod. pen.
La norma è stata richiamata dal ricorrente nella doglianza sulla sostituzione della pena, ma dalla motivazione della Corte di Cassazione non emerge un'applicazione o interpretazione specifica diversa da quanto deciso con riferimento all'art. 545-bis c.p.p.
Massime di principio
- La richiesta di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità non può essere automaticamente respinta per assenza, in udienza, della dichiarazione di disponibilità dell'ente o del programma: il giudice deve valutare la richiesta e può acquisire tali elementi d'ufficio, motivando il percorso valutativo.
- La presenza di un atto sottoscritto dall'imputato contenente il consenso alla sanzione sostitutiva costituisce elemento rilevante e può essere sufficiente a dimostrare il consenso dell'imputato quando rilevabile dagli atti.
- In reati di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose, non è necessario dimostrare l'intenzione specifica di causare il fallimento; basta il dolo generico combinato con la prevedibilità del dissesto derivante da condotte sistematiche (es. omissione continuativa dei pagamenti fiscali).
- Movimenti o pagamenti parziali di modesta entità rispetto a un debito molto più consistente difficilmente contrastano la valutazione della prevedibilità del dissesto se la condotta gestionale è risultata sistematicamente omissiva.
- La Corte di Cassazione può annullare la sentenza solo limitatamente a profili specifici (cd. annullamento parziale) e rinviare per nuovo giudizio sul punto, lasciando impregiudicata la parte sostanziale della condanna quando correttamente motivata.
Testo integrale
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