Cassazione Civile, Ordinanza n. 18317/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di liquidazione per imposta di registro relativo all'anno 2007, con cui l'Ufficio aveva riqualificato come cessione d'azienda un trasferimento di quote sociali, applicando l'imposta proporzionale del 3% sul corrispettivo e determinando un debito d'imposta di euro 95.232,09. In primo grado il ricorso era stato respinto, ritenendosi che la sostanza dell'operazione fosse il trasferimento di un ramo d'azienda. In appello, la CTR Lombardia aveva invece accolto il gravame, valorizzando la modifica dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 operata dalle leggi di bilancio 2017 e 2018, considerate interpretazione autentica e quindi retroattive, con la conseguenza che non sarebbe più consentito attribuire all'atto un significato diverso da quello emergente dalla sua forma, sicché una cessione di quote non potrebbe essere riqualificata come trasferimento d'azienda. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c., 111 Cost., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR affrontato in modo generico e ipotetico la questione dell'abuso del diritto; (2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 c.p.c., 2 d.lgs. n. 546/1992, 20 e 53-bis d.P.R. n. 131/1986 e 10-bis l. n. 212/2000, per non essersi pronunciata sui presupposti dell'imposta e sugli elementi dell'asserita natura abusiva dell'operazione.
La decisione
Il giudizio di cassazione non è stato deciso nel merito dei motivi di ricorso perché la società contribuente ha depositato istanza di definizione agevolata della lite pendente ai sensi dell'art. 1, comma 197, secondo periodo, della l. n. 197/2022, allegando la documentazione attestante il versamento di quanto dovuto. Poiché l'Amministrazione non ha contestato tale deposito, la Corte ha applicato l'art. 1, comma 198, della medesima legge e ha dichiarato l'estinzione del giudizio con ordinanza. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo quanto previsto dalla disciplina della definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 1, comma 197, secondo periodo, l. n. 197/2022
consente il deposito dell'istanza di definizione agevolata delle controversie pendenti anche in corso di causa; il deposito della relativa istanza e del versamento è presupposto per l'applicazione della disciplina estintiva.
art. 1, comma 198, l. n. 197/2022
«nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione»
impone la declaratoria di estinzione del processo quando sia stata depositata l'istanza di definizione agevolata nei termini e con la documentazione prevista.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente.
art. 132 c.p.c.
richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente.
art. 115 c.p.c.
invocato dalla ricorrente in relazione all'asserita errata valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
invocato dalla ricorrente in relazione all'asserita errata valutazione del materiale probatorio.
art. 112 c.p.c.
richiamato come norma sul dovere di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione alla denunciata omissione di pronuncia.
art. 2 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo di ricorso in tema di processo tributario.
art. 20 d.P.R. n. 131/1986
richiamato nel ricorso come norma oggetto di interpretazione da parte della CTR; nel testo si dà conto della sua asserita riformulazione dalle leggi di bilancio 2017 e 2018.
art. 53-bis d.P.R. n. 131/1986
richiamato nel motivo di ricorso in tema di registro e attività dell'Ufficio.
art. 10-bis l. n. 212/2000
richiamato nel motivo di ricorso con riferimento all'abuso del diritto.
Massime di principio
- Quando la parte soccombente in una controversia pendente deposita istanza di definizione agevolata ai sensi della legge speciale e documenta il versamento dovuto, il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata assorbe ogni questione di merito e rende irrilevante la verifica dei motivi di impugnazione proposti in cassazione.
- In presenza della disciplina legislativa sulla definizione agevolata delle liti pendenti, il processo si estingue anche se la data della decisione è già stata fissata, mediante ordinanza resa in camera di consiglio.
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