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Sentenza

Sentenza n. 210/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma - quanto al ricorso n. 637 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1068/2025, resa tra le parti, pubblicata il 15 maggio 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 652/2025; - quanto al ricorso n. 676 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1067/2025, resa tra le parti, pubblicata il 15 maggio 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 695/2025;

Giustizia amministrativa202500676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenze del TAR Sicilia, Sezione I, nn. 1068/2025 e 1067/2025, che avevano respinto i ricorsi contro l’esclusione da due procedure di gara per offerte imputabili a un unico centro decisionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le controversie riguardavano due procedure aperte bandite da Invitalia, per conto del Comune di Palermo e finanziate con fondi PNRR, aventi ad oggetto rispettivamente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per il “Parco a mare allo Sperone” e per la “Riqualificazione del Porto Bandita e delle aree portuali”. Nella prima gara la Sicil Tecno Plus, mandataria di un costituendo RTI, si era classificata prima con un ribasso del 22%, mentre il costituendo RTI comprendente il Consorzio Stabile Progettisti e Costruttori si era classificato secondo con un ribasso del 27,33%. Nella seconda gara il RTI comprendente Opere e il medesimo Consorzio si era classificato primo con un ribasso del 27,33%, mentre Sicil Tecno Plus era seconda con un ribasso del 25%. Invitalia aveva escluso entrambi gli operatori ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023, ritenendo che le offerte fossero imputabili a un unico centro decisionale in ragione della partecipazione simultanea alle due gare, della collocazione ai primi due posti con posizioni invertite, dei ribassi molto simili e sensibilmente superiori a quelli degli altri concorrenti, della qualità di consorziata di Sicil Tecno Plus rispetto al Consorzio e dei rapporti familiari e di convivenza tra il legale rappresentante del Consorzio e soci titolari complessivamente del 67% di Sicil Tecno Plus. Gli appellanti deducevano violazione degli artt. 67, 68 e 95 d.lgs. 36/2023, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, sviamento e violazione dei principi di proporzionalità, imparzialità e buon andamento. Contestavano la rilevanza dei rapporti familiari, la possibilità di partecipazione contestuale di consorzio e consorziata, l’utilizzo di elementi tratti dall’altra gara, la comparabilità dei ribassi e l’assenza di una valutazione autonoma della commissione giudicatrice.

La decisione

Il CGARS ha riunito i due appelli per connessione e ha dichiarato ammissibile l’intervento ad adiuvandum di un’impresa cooptata, indirettamente pregiudicata dall’esclusione del RTI appellante. Ha esaminato direttamente i motivi originari di primo grado, ritenendoli tutti infondati. Ha chiarito che l’art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023 richiede rilevanti indizi idonei a far ritenere che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale a causa di accordi tra operatori partecipanti alla stessa gara. La verifica deve riguardare dapprima l’esistenza di una relazione astrattamente idonea al condizionamento, quindi l’unicità del centro decisionale sulla base di elementi strutturali o personali e, ove necessario, del contenuto delle offerte. La fattispecie è di pericolo concreto: non basta un rapporto di controllo, collegamento o parentela, ma occorre una concreta influenza sul comportamento degli operatori e una lesione effettiva della concorrenza. Nel caso concreto, tuttavia, gli elementi erano stati correttamente valutati nel loro insieme. I rapporti familiari non erano stati considerati isolatamente, ma insieme alla partecipazione simultanea alle due gare, ai ribassi molto simili e assai superiori a quelli degli altri concorrenti, alla collocazione ai primi due posti con inversione delle posizioni e alla relazione consortile. Tali elementi costituivano rilevanti indizi sia dell’unicità del centro decisionale sia della concreta alterazione della concorrenza. La stazione appaltante poteva utilizzare, per provare l’unico centro decisionale, elementi desunti da una gara parallela, pur dovendo la distorsione riferirsi alla singola procedura. Non era necessario che l’istruttoria fosse svolta anche dalla commissione giudicatrice, essendo sufficiente l’approfondimento compiuto dal RUP. Gli appelli sono stati quindi respinti e le sentenze del TAR confermate. Le spese sono state poste a carico degli appellanti nei confronti di Invitalia e degli operatori controinteressati, con compensazione nei rapporti indicati in dispositivo e con le amministrazioni difese dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023

    sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara

    La causa di esclusione richiede rilevanti indizi dell’imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale e una concreta idoneità a falsare la concorrenza; non opera sulla base di automatismi o di un pericolo meramente presunto.

  • art. 68 d.lgs. 36/2023

    La partecipazione contestuale di operatori in diverse composizioni societarie o raggruppamenti non esclude l’accertamento dell’unico centro decisionale quando ricorrano concreti elementi di condizionamento e distorsione della concorrenza.

  • art. 67 d.lgs. 36/2023

    È stato invocato dagli appellanti con riferimento alla disciplina dei consorzi stabili e della partecipazione di consorzio e consorziata; il giudice ha ritenuto comunque decisivi gli ulteriori indizi convergenti valorizzati dalla stazione appaltante.

  • art. 104 c.p.a.

    La reiterazione in appello dei motivi dedotti in primo grado ha devoluto l’intero tema deciso, consentendo al giudice d’appello di esaminare direttamente le censure originarie per economia processuale.

  • artt. 38 e 70 c.p.a.

    Consentono la riunione di cause connesse, disposta nel caso concreto per la stretta connessione oggettiva e soggettiva delle due controversie.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Le domande cautelari sono state accolte esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica, senza anticipazione dell’esito di merito.

Massime di principio

  • La causa di esclusione prevista dall’art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023 richiede una valutazione concreta e complessiva: devono emergere rilevanti indizi dell’imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale e una concreta influenza sul comportamento degli operatori idonea a falsare la concorrenza; non sono sufficienti, isolatamente considerati, rapporti di controllo, collegamento, parentela o convivenza.
  • L’accertamento dell’unico centro decisionale può fondarsi, in primo luogo, su elementi strutturali o personali relativi agli assetti societari e ai rapporti tra i soggetti e, ove necessario, sul contenuto delle offerte; la valutazione deve evitare automatismi e presunzioni generiche.
  • Ai fini dell’accertamento dell’unico centro decisionale, la stazione appaltante può valorizzare anche elementi tratti da una gara parallela o diversa, purché la concreta distorsione della concorrenza sia riferita alla specifica procedura oggetto di esclusione.
  • La partecipazione simultanea di un consorzio stabile e di una sua consorziata, o la partecipazione di operatori in raggruppamenti diversi, non determina di per sé l’esclusione, ma può concorrere con altri elementi convergenti a dimostrare un unico centro decisionale e una concreta alterazione della concorrenza.
  • L’istruttoria diretta ad accertare l’imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale non deve necessariamente essere svolta anche dalla commissione giudicatrice: è sufficiente che il RUP abbia svolto un’istruttoria approfondita e adeguatamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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