Sentenza n. 3404/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento delle seguenti graduatorie definitive di merito del concorso ordinario per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, bandito con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205: - AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR ABRUZZO in data 11/10/2024; - ADMM - Sostegno secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR ABRUZZO in data 18/10/2024; - B-15 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, esito pubblicato dall'USR BASILICATA in data 07/10/2024; - A-22 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR CALABRIA in data 14/10/2024; - A-28 - Matematica e scienze, esito pubblicato dall'USR CALABRIA in data 23/10/2024; - A-50 - Scienze naturali, chimiche e biologiche, esito pubblicato dall'USR CALABRIA in data 22/10/2024; - A-22 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 14/10/2024; - A-26 - Matematica, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 28/10/2024; - A-28 - Matematica e scienze, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 23/10/2024; - A-30 - Musica nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 09/10/2024; - A-40 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 07/10/2024; - A-41 - Scienze e tecnologie informatiche, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 03/10/2024; - A-41 - Scienze e tecnologie informatiche, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 03/10/2024; - A-48 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 30/10/2024; - AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 14/11/2024; - AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 12/11/2024; - B-16 - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 27/09/2024; - B-18 - Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda, esito pubblicato dall'USR CAMPANIA in data 10/10/2024; - B-20 - Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina, esito pubblicato dall'USR EMILIA-ROMAGNA in data 23/10/2024; - A-17 - Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 15/10/2024; - A-34 - Scienze e tecnologie chimiche, esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 22/10/2024; - AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR LAZIO in data 11/10/2024; - A-30 - Musica nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LIGURIA in data 24/10/2024; - A-30 - Musica nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 13/11/2024; - A-48 - Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 30/09/2024; - A-49 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 19/09/2024; - A-49 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR LOMBARDIA in data 19/09/2024; - A-51 - Scienze, tecnologie e tecniche agrarie, esito pubblicato dall'USR PIEMONTE in data 07/10/2024; A-45 - Scienze economico-aziendali, esito pubblicato dall'USR PUGLIA in data 17/10/2024; - A-49 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR PUGLIA in data 12/11/2024; - A-49 - Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR PUGLIA in data 12/11/2024; - A-28 - Matematica e scienze, esito pubblicato dall'USR SARDEGNA in data 02/10/2024; - AC24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (SPAGNOLO), esito pubblicato dall'USR SARDEGNA in data 08/10/2024; - A-08 - Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 26/09/2024; - A-30 - Musica nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 09/10/2024; - A-30 - Musica nella scuola secondaria di I grado, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 09/10/2024; - A-45 - Scienze economico-aziendali, esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 17/10/2024; - AK56 - Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (SAXOFONO), esito pubblicato dall'USR SICILIA in data 27/09/2024; - A-07 - Discipline Audiovisive, esito pubblicato dall'USR VENETO in data 18/09/2024; - AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE), esito pubblicato dall'USR VENETO in data 19/09/2024; - AC24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (SPAGNOLO), esito pubblicato dall'USR VENETO in data 08/10/2024; - B-20 - Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina, esito pubblicato dall'USR VENETO in data 23/10/2024; II. quale atto presupposto, non immediatamente lesivo, del Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, nella parte in cui, all’art. 10, comma 3, prevede che “Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi; III. quale atto presupposto, non immediatamente lesivo, del Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, nella parte in cui, •all’art. 12 (Graduatorie di merito regionali), comma 1, prevede che: “La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024; •all’art. 12, comma 4, prevede che: “Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori, come individuati al comma 1, all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”, qualora interpretato come preclusivo della possibilità di utilizzare l’elenco graduato di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali ai fini delle assunzioni da disporre in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024; IV. del Decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, recante il bando del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, nella parte in cui, •all’art. 9 (Graduatorie di merito regionali), comma 1, prevede che: “La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”, ove interpretato come preclusivo della possibilità di compilare e pubblicare - accanto alle graduatoria dei vincitori – un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024; V. del medesimo Decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, nella parte in cui, all’allegato allegato 1, limita a soli 20.575 il numero di posti banditi per ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso; VI. del Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024, nella parte in cui ridetermina in soli 29.314 posti il contingente dei posti banditi per la scuola secondaria di I e II grado. e per la condanna, anche in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle amministrazioni intimate ad adottare i provvedimenti necessari per la pubblicazione - accanto alle graduatoria dei vincitori – di un parallelo elenco graduato recante l’indicazione di tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali e dei rispettivi punteggi, con espressa previsione della sua utilizzabilità per le assunzioni da disporre in relazione alle rinunce all’immissione in ruolo dei vincitori e in relazione agli ulteriori posti che, in seguito e per effetto del deferimento dello Stato italiano alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel sistema scolastico, dovranno essere autorizzati in aggiunta al contingente dei posti già banditi con il Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 e con il Decreto dipartimentale n. 78 del 17 gennaio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie definitive di merito del concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, nonché disposizioni regolamentari e bandi nella parte in cui non prevedono la pubblicazione di un elenco graduato di tutti gli idonei non vincitori e limitano il numero dei posti banditi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, insegnanti precari che avevano superato le prove del concorso con almeno 70 punti su 100, hanno impugnato le graduatorie definitive e gli atti presupposti del concorso, lamentando la mancata formazione e pubblicazione, accanto alla graduatoria dei vincitori, di un elenco graduato comprendente tutti i candidati idonei non vincitori, utilizzabile in caso di rinunce e di eventuali futuri incrementi dei posti. Hanno dedotto: violazione della trasparenza amministrativa e dell'art. 19 d.lgs. 33/2013; violazione dell'art. 400 d.lgs. 297/1994 e della clausola 5 dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, in relazione alla prevenzione dell'abuso del precariato e allo scorrimento delle graduatorie; irragionevolezza dell'esclusione degli idonei, violazione dell'art. 3 Cost. e del principio del merito; violazione degli artt. 399 e 440 d.lgs. 297/1994 e del principio di buona amministrazione di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È stata inoltre contestata la limitazione del contingente dei posti banditi e chiesta la condanna delle amministrazioni all'adozione degli atti necessari alla pubblicazione dell'elenco degli idonei e al suo utilizzo per le future assunzioni.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente disposto l'estromissione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché la titolarità della misura concorsuale spettava al solo Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ha inoltre rilevato seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, poiché le graduatorie impugnate riguardavano soltanto singoli o gruppi limitati di ricorrenti e non vi era identità delle posizioni sostanziali e processuali né identità dell'atto impugnato. Nel merito, il ricorso è stato comunque respinto. Il Collegio ha ritenuto che la disciplina speciale del concorso, fondata sull'art. 59, commi 10 e 11, d.l. 73/2021, consenta di formare una graduatoria dei vincitori limitata ai posti banditi, con successiva integrazione in caso di rinunce, ma non imponga una graduatoria separata di tutti gli idonei. La mancata pubblicazione dell'elenco non impedisce né lo scorrimento previsto in caso di rinuncia né la conoscenza, mediante accesso agli atti, della posizione individuale del candidato. La posizione dell'idoneo è stata qualificata come mera aspettativa all'assunzione, non tutelabile in questa fase, restando ampia la discrezionalità dell'amministrazione circa l'eventuale scorrimento. Il TAR ha escluso che la pubblicazione dell'elenco sia misura necessaria o idonea a contrastare il precariato scolastico, anche perché l'eventuale abuso dei contratti a termine può essere fatto valere davanti al giudice ordinario e l'indizione di un nuovo concorso può comunque superare la posizione degli idonei. Le disposizioni ordinarie invocate dai ricorrenti risultano recessive rispetto alla disciplina speciale del concorso e non è stata dimostrata un'illegittima esclusione da future assunzioni. La disciplina è stata ritenuta ragionevole e compatibile con i principi costituzionali e unionali, in considerazione del carattere straordinario della procedura collegata al PNRR e delle esigenze di celerità ed efficienza. Il ricorso è stato quindi rigettato, previa estromissione del MEF, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 59, commi 10 e 11, d.l. 73/2021
La disciplina speciale del concorso consente l'integrazione della graduatoria in caso di rinunce con i candidati che abbiano raggiunto il punteggio minimo e limita la graduatoria ordinaria ai posti banditi.
La norma non impone la pubblicazione di una graduatoria separata comprendente tutti gli idonei non vincitori; lo scorrimento può avvenire anche senza tale pubblicazione.
art. 12 D.M. 205/2023
La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.
La disposizione disciplina la graduatoria dei vincitori e la sua integrazione in caso di rinunce, senza riconoscere un obbligo di pubblicazione di un elenco generale degli idonei.
art. 9, comma 1, D.D. 2575/2023
La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.
Il bando recepisce la disciplina legislativa speciale e non obbliga l'amministrazione a pubblicare una graduatoria degli idonei non vincitori.
art. 19 d.lgs. 33/2013
Non impone, rispetto alla disciplina speciale del concorso, la pubblicazione di una graduatoria generale degli idonei non vincitori.
art. 74 c.p.a.
Consente al giudice di motivare la decisione mediante il richiamo a precedenti conformi, quando le relative considerazioni risultino rilevanti per la decisione.
art. 30, comma 2, c.p.a.
La domanda di condanna anche in forma specifica è stata respinta in quanto non sussisteva l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare l'elenco richiesto.
Massime di principio
- Quando una disciplina concorsuale speciale limita la graduatoria ai vincitori in numero corrispondente ai posti banditi e prevede l'integrazione in caso di rinunce, essa non impone, salvo diversa previsione normativa, la pubblicazione di una graduatoria separata comprendente tutti gli idonei non vincitori.
- Il candidato idoneo non vincitore vanta, in assenza di uno specifico obbligo di scorrimento, una mera aspettativa all'assunzione; l'amministrazione conserva discrezionalità circa l'utilizzo della graduatoria e l'idoneo non può pretendere in via immediata la pubblicazione di un elenco destinato a future e incerte assunzioni.
- La mancata pubblicazione di un elenco generale degli idonei non impedisce lo scorrimento previsto dalla disciplina concorsuale in caso di rinuncia dei vincitori, né impedisce al candidato di conoscere la propria posizione e gli eventuali scorrimenti mediante accesso agli atti.
- La disciplina speciale di una procedura concorsuale straordinaria collegata a esigenze di celerità, efficienza e attuazione di programmi PNRR può derogare alle regole generali invocate in materia di graduatorie e scorrimento, purché non violi i principi costituzionali e unionali.
- Un ricorso collettivo e cumulativo è ammissibile solo in presenza di identità delle posizioni sostanziali e processuali e di identità degli atti e dei motivi dedotti; tale identità non ricorre quando sono impugnate graduatorie diverse, riferite a classi di concorso e candidati differenti.
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