Cassazione Civile, Sentenza n. 16527/2020 del 31/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della delibera CONSOB che aveva sanzionato la ricorrente per manipolazione di mercato ai sensi dell'art. 187-ter TUF: la ricorrente contestava la qualificazione giuridica della condotta come illecito di pericolo (art. 187-ter), eccepiva errori probatori e di interpretazione del Regolamento CONSOB (art. 43), deduceva violazione del principio ne bis in idem e contestava l'entità della sanzione minima (e la mancata applicazione della lex mitior), chiedendo la riduzione della sanzione e denunciando l'illegittimità della norma che escludeva la retroattività della disciplina più favorevole.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il primo motivo (sulla qualificazione della fattispecie e sugli standards probatori), ma ha accolto il terzo motivo relativo alla illegittimità della norma che impediva l'applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria più favorevole. In conseguenza la sentenza di merito è stata cassata limitatamente al profilo della determinazione della sanzione ed è stato disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia perché riesamini la quantificazione della sanzione attenendosi alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 63/2019; i restanti motivi sono stati assorbiti o rigettati come indicato.
Norme richiamate
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) - art. 187-ter
Prevedeva la sanzione amministrativa per chi pone in essere operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari
La Corte conferma che, nella versione vigente ratione temporis, l'art. 187-ter realizza una fattispecie di pericolo astratto applicabile anche senza dimostrare una sensibile alterazione del prezzo; tuttavia gli elementi indicati dal regolamento CONSOB hanno valore esemplificativo e probatorio, non integrativo della norma
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) - art. 185
Sanzione penale per chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari
La norma penale punisce un pericolo concreto: richiede idoneità della condotta a provocare una sensibile alterazione del prezzo, distinto dall'illecito amministrativo di cui all'art. 187-ter
Regolamento (UE) n. 596/2014 - artt. 12 e 15
Definisce e vieta la manipolazione del mercato, elencando condotte informative e operative qualificate come manipolative
Il Regolamento UE fornisce una cornice sostanziale riconducibile alle fattispecie nazionali e chiarisce categorie di condotte manipolative; viene usato per interpretare e aggiornare la disciplina nazionale
Regolamento CONSOB n. 16191/2007 - art. 43
Indica fattori da valutare per accertare se ordini o operazioni costituiscano manipolazione, specificando che tali circostanze non costituiscono di per sé necessariamente una manipolazione
L'art. 43 è rilevante sul piano probatorio e descrittivo: i fattori indicati sono esemplificativi e servono a orientare l'accertamento, non a modificare il precetto normativo
Legge 28 dicembre 2005, n. 262 - art. 39, comma 5
Disposizione che aveva quintuplicato le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TUF
Ha innalzato le cornici sanzionatorie applicabili prima delle successive modifiche legislative, contribuendo all'aumento del minimale sanzionatorio (es. minimo divenuto 100.000 euro)
D.Lgs. n. 72 del 2015 - art. 6, commi 2 e 3
Ha stabilito che alle sanzioni amministrative del TUF non si applica l'art. 39, comma 5, della legge n. 262 e ha rinviato l'applicabilità delle modifiche a successivi regolamenti CONSOB/Banca d'Italia
Il decre-to delegato ha tentato di ripristinare cornici sanzionatorie precedenti e di escludere la retroattività della lex mitior; la Corte costituzionale ha ritenuto in parte illegittima tale esclusione rispetto a talune fattispecie (ricadute nella sentenza n.63/2019)
Sentenza Corte Costituzionale n. 63 del 2019
Dichiarazione di illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n.72/2015 nella parte in cui esclude la retroattività in mitius per le sanzioni relative ad abusi di mercato
La Corte costituzionale ha stabilito che la deroga alla retroattività della norma più favorevole non è giustificata per la fattispecie in esame, imponendo l'applicazione della lex mitior e la revisione delle sanzioni irrogate
Massime di principio
- L'art. 187-ter TUF, nella versione applicabile ai fatti, è caratterizzato come illecito amministrativo di pericolo astratto: non è richiesta la prova di una sensibile alterazione del prezzo, ma la condotta deve essere idonea a fornire indicazioni false o fuorvianti
- L'art. 185 TUF (sanzione penale) è distinto perché richiede l'idoneità concreta della condotta a provocare una sensibile alterazione del prezzo; pertanto occorre valutare attentamente se la fattispecie sia penale o amministrativa
- I criteri indicati nei regolamenti CONSOB (es. art. 43) hanno funzione probatoria ed esemplificativa e non possono essere utilizzati per cambiare la portata del precetto normativo
- Se successivi interventi normativi abbassano le sanzioni (lex mitior), la giurisprudenza costituzionale può imporre la retroattività della normativa più favorevole anche in ambito di sanzioni amministrative caratterizzate come sostanzialmente penali; il giudice deve riadeguare le sanzioni già irrogate
- Nel sindacato di legittimità la Corte non rivede valutazioni di fatto adeguatamente motivate dal giudice di merito; invece può intervenire su questioni di diritto e di corretta applicazione delle norme sopravvenute
- In casi analoghi è consigliabile chiedere espressamente l'applicazione della lex mitior e, se del caso, sospendere la quantificazione della sanzione in attesa di pronunce costituzionali o regolamentari che possano incidere sulla cornice edittale
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