Sentenza del 04/11/2015 n. 5755 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Società cancellata dal registro delle imprese - Notifica all'ex socio unico e liquidatore - Legittimità - Vendita di immobili - Scostamento tra prezzi di vendita e valori di mercato - Discordanze gravi precise e concordanti - Accertamento - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della rettifica dei redditi e della notifica dell'atto nei suoi confronti dopo l'estinzione e la cancellazione della società. Contestava inoltre l'accertamento fondato sullo scostamento tra i prezzi di vendita degli immobili e i relativi valori di mercato.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'estinzione della società non impedisce la rettifica dei redditi relativi a periodi d'imposta anteriori alla cancellazione. Il credito erariale può essere fatto valere nei confronti del socio unico, che nel caso concreto era anche liquidatore e detentore dell'intero capitale sociale. L'accertamento è stato ritenuto legittimo perché lo scostamento tra prezzi dichiarati e valori di mercato risultava corroborato da elementi gravi, precisi e concordanti, tra cui l'ammontare delle parcelle notarili, le spese di intermediazione e mutui superiori ai valori degli immobili, circostanza incompatibile con un'effettiva adeguatezza delle garanzie ipotecarie.
Norme richiamate
Art. 2495 del codice civile
La cancellazione della società dal Registro delle imprese ne determina l'estinzione, ma non impedisce di far valere le pretese creditorie nei confronti dei soci, nei limiti di quanto da essi riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, e dei liquidatori quando la mancata soddisfazione dei creditori dipenda da loro colpa. Nel caso concreto, la posizione del socio unico e liquidatore ha consentito la prosecuzione della pretesa erariale nei suoi confronti.
Art. 36 del d.P.R. 602/1973
La responsabilità per i debiti tributari della società può estendersi ai soci e ai liquidatori nei presupposti previsti dalla norma. L'estinzione della società non costituisce quindi un ostacolo assoluto all'azione dell'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal Registro delle imprese non elimina automaticamente i debiti tributari relativi a periodi precedenti e non impedisce all'Amministrazione di procedere ad accertamento o riscossione.
- Il socio, soprattutto se unico, e il liquidatore possono essere destinatari della pretesa fiscale nei limiti e alle condizioni previste dalla legge; le rispettive responsabilità devono essere valutate sulla base del ruolo concretamente svolto e delle somme eventualmente ricevute.
- Uno scostamento tra il prezzo dichiarato per la vendita di un immobile e il suo valore di mercato non è necessariamente sufficiente da solo, ma può legittimare l'accertamento quando sia accompagnato da ulteriori elementi oggettivi, gravi, precisi e concordanti.
- Spese notarili e di intermediazione, importo dei mutui e rapporto tra finanziamento e valore degli immobili possono costituire indici rilevanti per verificare la non attendibilità dei prezzi dichiarati.
- In una situazione analoga, la difesa dovrebbe contestare specificamente la gravità, precisione e concordanza degli indizi e dimostrare, con documentazione concreta, le ragioni economiche della vendita a un prezzo inferiore al valore di mercato.
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