Sentenza n. 324/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. -OMISSIS- del 10 marzo 2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva dichiarato in parte irricevibili, in parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi contro l’ordinanza di demolizione, l’acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio comunale, gli atti di immissione in possesso e il diniego di sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava la sentenza di primo grado deducendo, con i primi due motivi, la nullità ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990 dell’ordinanza di demolizione del 6 novembre 1998, dell’accertamento di inottemperanza, dell’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, della determinazione di immissione in possesso e della trascrizione dell’acquisizione, per asserita carenza assoluta di potere. Sosteneva che l’abuso, realizzato nel 1981, fosse anteriore all’introduzione del potere sanzionatorio previsto dalla l. 47/1985 e che il Comune fosse comunque decaduto dal potere repressivo per il lungo tempo trascorso. Deduceva inoltre la violazione del principio di legalità, degli artt. 6 e 7 CEDU e dell’art. 1 del Primo Protocollo CEDU, nonché contraddittorietà, vizi istruttori e difetto di motivazione. Con il terzo motivo contestava il diniego della propria legittimazione e del proprio interesse ad agire, affermando di avere acquisito l’immobile per successione mortis causa e di essere legittimata a impugnare gli atti e a presentare l’istanza di sanatoria. Con il quarto motivo riproponeva le censure di primo grado contro l’acquisizione al patrimonio comunale e il diniego di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001. Dagli atti risultava, tuttavia, che l’ordinanza di demolizione, l’accertamento di inottemperanza e il diniego di sanatoria già emessi nei confronti dei precedenti proprietari non erano stati impugnati nei termini; l’acquisizione era stata trascritta nel 2001, mentre la successione invocata dall’appellante era intervenuta nel 2009.
La decisione
Il CGARS ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, escludendo la nullità per difetto assoluto di attribuzione. In applicazione del principio tempus regit actum, il regime sanzionatorio applicabile è quello vigente al momento dell’esercizio del potere repressivo, non quello vigente al momento della realizzazione dell’abuso. L’ordinanza di demolizione adottata nel 1998 e l’acquisizione conseguente all’inottemperanza erano quindi assistite dalla norma attributiva del potere, anche se l’abuso risaliva al 1981. Il Collegio ha inoltre ribadito che la demolizione ha natura ripristinatoria e che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituisce una distinta conseguenza sanzionatoria dell’inottemperanza; il decorso del tempo non determina la decadenza dal potere repressivo né impone, per un’ordinanza di demolizione vincolata, una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico. Respinti i primi due motivi, sono state confermate anche le statuizioni relative alla legittimazione e all’interesse ad agire: l’appellante non poteva rimettere in discussione, dopo la successione del 2009, atti già notificati ai precedenti proprietari e non impugnati nei termini, né fondare su tale posizione la domanda di sanatoria dell’immobile già acquisito al patrimonio comunale. Il Collegio non ha esaminato gli ulteriori motivi di merito non scrutinati dal TAR perché assorbiti dalle pronunce in rito. Nessuna statuizione sulle spese, data la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità per difetto assoluto di attribuzione non ricorre quando il potere repressivo edilizio era previsto dalla legge vigente al momento dell’adozione dell’ordinanza e degli atti conseguenti.
art. 7 l. 47/1985
La disposizione costituisce la base normativa del potere di repressione degli abusi edilizi esercitato nel 1998, applicabile secondo il principio tempus regit actum anche a un abuso realizzato anteriormente.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La disciplina della demolizione e dell’acquisizione gratuita è richiamata quale regime vigente della repressione edilizia; la sua applicazione è collegata al momento dell’esercizio del potere, non a quello della realizzazione dell’abuso.
art. 15 l. 10/1977
La disposizione invocata dall’appellante non impedisce l’applicazione della disciplina sanzionatoria vigente al momento dell’adozione dell’ordinanza di demolizione e dell’accertamento dell’inottemperanza.
art. 36 d.P.R. 380/2001
L’istanza di sanatoria non può essere utilmente proposta da chi non dimostri una posizione giuridica attuale sull’immobile già acquisito al patrimonio comunale.
artt. 6 e 7 CEDU
Le garanzie convenzionali invocate non sono state ritenute ostative all’applicazione della disciplina edilizia vigente al momento dell’esercizio del potere repressivo.
art. 1 Primo Protocollo CEDU
La tutela convenzionale della proprietà non è stata ritenuta violata dagli atti di demolizione e acquisizione adottati secondo la disciplina vigente e non tempestivamente impugnati dai destinatari.
Massime di principio
- In materia edilizia, il regime sanzionatorio applicabile è quello vigente al momento dell’adozione dell’ordinanza di demolizione, secondo il principio tempus regit actum, anche quando l’abuso sia stato realizzato anteriormente all’entrata in vigore della disciplina che attribuisce il potere repressivo.
- L’ordinanza di demolizione ha natura ripristinatoria ed è rivolta al responsabile attuale dell’obbligo propter rem, senza necessità di accertare dolo o colpa; l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale costituisce invece una distinta conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.
- Il decorso di un lungo periodo dalla realizzazione dell’abuso non determina la decadenza del Comune dal potere di ordinare la demolizione di un’opera priva di titolo edilizio e non impone una motivazione ulteriore sulle ragioni di interesse pubblico, oltre a quelle inerenti al ripristino della legalità violata.
- Gli atti di demolizione e di acquisizione regolarmente notificati ai proprietari non impugnati nei termini decadenziali non possono essere rimessi in discussione dal successore che acquisti il bene successivamente, salvo l’accertamento di una propria autonoma e attuale posizione tutelabile, non derivante dalla mera successione in una situazione già definita dall’acquisizione al patrimonio comunale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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