Ordinanza n. 2676/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia - Lecce che aveva respinto la domanda cautelare diretta a mantenere la gestione in proroga della RSA
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società cooperativa sociale ha appellato l'ordinanza cautelare con cui il TAR aveva respinto la richiesta di sospensione degli atti incidenti sulla prosecuzione della gestione in proroga di una RSA. L'appellante chiedeva la tutela cautelare, deducendo l'esistenza dei presupposti cautelari, ma non ha indicato specificamente quali danni gravi e irreparabili avrebbe subito durante il tempo necessario alla definizione del giudizio di merito. Ha inoltre prospettato interessi pubblici o riferibili all'utenza della RSA, pur non essendo legittimata a farli valere in giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando il difetto del periculum in mora già rilevato dal TAR. L'interesse alla conservazione della gestione in proroga della RSA è stato qualificato come mero interesse di fatto; inoltre, la stessa appellante aveva affermato che l'attività si svolgeva in condizioni economiche non sostenibili. La società non ha dimostrato danni gravi e irreparabili nelle more del giudizio di merito e non può invocare interessi pubblici o interessi riconducibili agli utenti della RSA. L'assenza del periculum ha reso assorbiti i motivi relativi al fumus boni iuris. Le spese sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna controparte costituita.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR; nel caso concreto l'appello è stato respinto per l'assenza del periculum in mora.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa in assenza di una concreta allegazione e dimostrazione di un danno grave e irreparabile derivante dall'attesa della decisione di merito.
- L'interesse alla conservazione di una gestione in proroga, quando non corrisponda a una posizione giuridica qualificata e differenziata, costituisce un mero interesse di fatto e non è sufficiente a fondare il periculum in mora.
- Il soggetto privato non è legittimato a invocare in sede cautelare interessi pubblici o interessi riferibili genericamente all'utenza del servizio, se tali interessi non coincidono con una propria posizione giuridica azionabile.
- L'accertata assenza del periculum in mora consente al giudice cautelare di ritenere assorbito l'esame dei motivi relativi al fumus boni iuris.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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