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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38758/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che, in parziale riforma del provvedimento del GIP di Lagonegro, aveva sostituito gli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.) lamentando: 1) che il Tribunale del riesame si sia limitato a riprodurre pedissequamente l'ordinanza applicativa senza autonoma valutazione; 2) che non abbia esaminato le eccezioni difensive; 3) che la gravità indiziaria sia fondata su dichiarazioni ritenute inutilizzabili (Bruno Annunziata e Francesco Esposito) e su elementi residui insufficienti: testimonianza di De Rosa (gestore del B&B) la cui attendibilità è dubbia e dalla quale non emergerebbe responsabilità consapevole, un fotogramma video non probatorio (assenza di targa e di visibilità chiara dei passeggeri), e riferimenti a un "briefing" ricostruito solo sulle dichiarazioni dichiarate inutilizzabili; inoltre il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato la non credibilità della difesa e l'esatta portata delle presunte ammissioni dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto la censura secondo cui il Tribunale del riesame non avrebbe svolto alcuna autonoma valutazione, rilevando che la decisione ha richiamato l'ordinanza genetica solo per la descrizione dei fatti e delle indagini e ha esaminato i motivi di gravame, dichiarando inutilizzabili le dichiarazioni di Annunziata ed Esposito. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo principale: una volta escluse quelle dichiarazioni, gli elementi residui richiamati nell'ordinanza (testimonianza di De Rosa, fotogrammi video, presunte ammissioni) non erano idonei a sostenere la gravità indiziaria nei confronti di Babino in relazione al ruolo di "basista" o alla consapevolezza della pianificazione delle rapine. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata quanto al profilo della gravità indiziaria e il rinvio al Tribunale di Potenza per un nuovo giudizio che valuti, alla luce delle risultanze investigative diverse dalle dichiarazioni inutilizzabili, la specifica questione della consapevolezza e dell'intraneità dell'imputato al programma criminoso.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 610, commi 1 e 5

    Usati per precisare che il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto e senza trattazione orale in assenza di richiesta rituale; la Corte conferma la possibilità di procedere in forma scritta se non è stata chiesta la trattazione orale

  • Codice di procedura penale, art. 611, comma 1

    Riferimento alla disciplina del procedimento scritto davanti al giudice per il riesame; implica che la decisione debba comunque risultare motivata anche nel contraddittorio scritto

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Fondamento della censura per cassazione (violazione di norme di diritto e vizio di motivazione): la Corte ha valutato tali censure, dichiarando in parte fondata quella relativa alla insufficienza della gravità indiziaria dopo l'esclusione di dichiarazioni utili al quadro probatorio

Massime di principio

  • Quando il giudice del riesame dichiara inutilizzabili dichiarazioni testimoniali decisive, il resto della prova deve essere autonomamente idoneo a fondare la gravità indiziaria; altrimenti la decisione è annullabile
  • La mera attività logistica (trasporto di persone, pagamento del pernottamento) non basta, di per sé, a provare la consapevolezza della partecipazione a un piano criminoso: è richiesta una prova probativa della conoscenza o del contributo consapevole (es. briefing documentato, monitoraggi, filmati chiari, riscontri oggettivi)
  • Il Tribunale di riesame deve fornire una motivazione autonoma e congrua quando sostituisce una misura cautelare con altra meno afflittiva, spiegando concretamente i riscontri che giustificano la valutazione sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari
  • Per reggere una misura cautelare basata su elementi indiziari fragili è utile acquisire e valorizzare riscontri oggettivi (videosorveglianza integrale, tracciati telefonici/localizzazioni, monitoraggio dei luoghi e degli orari, riscontri documentali) oltre alle dichiarazioni testimoniali
  • In sede di impugnazione in Cassazione, le censure di vizio di motivazione sono efficaci se dimostrano l'assenza di un percorso argomentativo che colleghi le risultanze investigative concluse alla sussistenza della gravità indiziaria

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