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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10405/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due atti di trasferimento immobiliare compiuti in esecuzione di accordi di separazione, con i quali un coniuge aveva alienato all'altro la metà di immobili adibiti a casa coniugale. La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della Salute avevano agito ex art. 2901 c.c. per far dichiarare l'inefficacia di tali atti nei loro confronti, sostenendo che il debitore era gravato da un rilevante debito risarcitorio verso lo Stato accertato in sede contabile e che la destinataria degli atti conosceva tale situazione debitoria. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo provata la scientia damni in capo alla acquirente sulla base della conoscenza del precedente sequestro e del rapporto coniugale. La Corte d'appello ha confermato la revocatoria valorizzando plurimi indici presuntivi: la vicenda contabile e penale del debitore, la sua rilevanza mediatica, la fase di separazione coincidente con i trasferimenti e l'interesse dell'acquirente a mantenere l'elevato tenore di vita coniugale. Con il ricorso per cassazione la parte acquirente ha denunciato quattro violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c.: 1) travisamento della sentenza contabile richiamata dalla Corte d'appello, perché la decisione confermativa del 2011 sarebbe successiva agli atti del 2010 e quindi non conoscibile al momento dei trasferimenti; 2) illegittimo utilizzo, da parte del giudice di merito, di un presunto fatto notorio sulla rilevanza mediatica delle vicende penali ed erariali, fatto che non sarebbe stato allegato né provato; 3) travisamento dell'accordo di separazione, da cui risultava solo la conoscenza di un diverso sequestro di modesta entità e non del più grave debito posto a base della revocatoria; 4) omesso rilievo della circostanza che la convivenza tra i coniugi sarebbe cessata già dal 1986, con conseguente errata esclusione dell'asserita ignoranza delle vicende patrimoniali del coniuge debitore. La ricorrente sosteneva inoltre che tale mancata contestazione dei fatti da parte degli attori avrebbe reso le circostanze pacifiche ex art. 115 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo e il terzo motivo non proponibili nei termini prospettati, perché le doglianze non integravano un vero travisamento della prova ma tendevano a sollecitare una nuova valutazione di merito delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito; inoltre la sentenza impugnata non si fondava solo sulla pronuncia contabile del 2011 ma anche su altri elementi presuntivi specificamente richiamati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché la ricorrente non aveva riportato in ricorso gli atti processuali necessari a verificare la dedotta introduzione d'ufficio del fatto notorio. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, sia per carenza di specifica indicazione degli atti da cui deriverebbe la non contestazione, sia perché il fatto allegato - la cessazione della convivenza sin dal 1986 - non era un fatto nella sfera di conoscenza o controllo della controparte, sicché non poteva operare la non contestazione. La Corte ha inoltre rilevato che la morte dell'intimato avvenuta in pendenza del giudizio di legittimità non determinava interruzione del processo. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione degli intimati; è stato altresì disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    azione revocatoria ordinaria proposta per far dichiarare inefficaci nei confronti dei creditori gli atti di disposizione del patrimonio del debitore

  • art. 115 c.p.c.

    la censura non può tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale probatorio; la non contestazione opera solo per fatti rientranti nella sfera di conoscenza o controllo della parte

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute più idonee competono al giudice di merito e non sono riesaminabili in cassazione se non nei limiti consentiti

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    invocato per dedotte violazioni processuali, ma la Corte ha ritenuto che i motivi in realtà mirassero a un riesame di merito o fossero privi di specificità

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalla Corte nel chiarire che il travisamento della prova, se non attiene a un fatto processuale controverso nei termini indicati, non si traduce in un sindacato sul merito in cassazione

  • art. 366, comma primo, n. 3, c.p.c.

    il ricorso deve contenere una esposizione dei fatti sufficiente e specifica per consentire il controllo della censura

  • art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.

    i motivi fondati su atti o documenti richiedono puntuale indicazione e, se necessario, riproduzione del loro contenuto; altrimenti la censura è inammissibile

  • art. 299 c.p.c.

    nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non opera l'interruzione del processo per morte della parte

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    parametro di commisurazione dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito prospettare come travisamento della prova una critica che miri in realtà a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie o un nuovo apprezzamento dei fatti riservato al giudice di merito.
  • Le censure per cassazione devono essere strettamente pertinenti alla ratio decidendi della sentenza impugnata; se colpiscono argomenti non decisivi o non effettivamente posti a base della decisione, sono inammissibili.
  • Quando si deduce un error in procedendo o la violazione dell'art. 115 c.p.c. per non contestazione, il ricorrente deve indicare in modo specifico gli atti rilevanti e il loro contenuto, così da consentire il controllo di decisività della censura.
  • La non contestazione opera solo rispetto a fatti che rientrano nella sfera di conoscenza, controllo o partecipazione della parte contro la quale sono allegati; non può riguardare fatti che quella parte non poteva conoscere direttamente.
  • Nel giudizio di cassazione la morte di una parte non determina interruzione del processo, che resta dominato dall'impulso d'ufficio.
  • La motivazione che valorizzi più indici presuntivi autonomi non viene meno se il ricorrente contesta solo uno degli elementi considerati, quando gli altri restano idonei a sorreggere la decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRevocatoria ordinaria
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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