Cassazione Penale, Ordinanza n. 33474/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la decisione del tribunale che, in sede di patteggiamento, aveva disposto la confisca di due telefoni cellulari sequestrati, ritenendoli strumenti utilizzati per commettere il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ricorso sosteneva, in sostanza, che la confisca fosse illegittima perché i telefoni erano stati impiegati per finalità lecite, personali e di lavoro; a supporto veniva richiamata la versione fornita dall'imputato, inclusa la giustificazione circa l'uso di uno dei telefoni per una relazione extraconiugale. La Corte rileva però che le censure miravano solo a proporre una diversa lettura del fatto e a contestare l'accertamento di merito sull'inattendibilità di tali giustificazioni, profilo non deducibile in cassazione e ancor più ristretto nel caso di sentenza ex art. 444 c.p.p., impugnabile nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e finalizzate esclusivamente a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita nel giudizio di cassazione; ciò vale in modo ancora più rigoroso trattandosi di sentenza di patteggiamento. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 240 c.p.
ai sensi dell'art. 240 cod. pen.
è la base normativa richiamata per la confisca dei due telefoni, qualificati come strumenti serviti a commettere il reato
art. 444 c.p.p.
sentenza di patteggiamento emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
si tratta di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, che comporta un ambito di impugnazione più ristretto
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
stante il ristretto ambito dell'impugnazione come delineato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
delimita in senso restrittivo i motivi deducibili contro la sentenza di patteggiamento
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o una diversa lettura delle risultanze probatorie, quando la doglianza si risolva in una critica meramente fattuale alla ricostruzione operata dal giudice di merito.
- La sentenza di patteggiamento è impugnabile entro limiti particolarmente ristretti; non possono essere introdotte, in cassazione, contestazioni che mirano sostanzialmente a rimettere in discussione l'accertamento in fatto posto a base della decisione.
- La confisca di beni qualificati come strumenti del reato può essere contestata solo con censure giuridiche effettive, non mediante allegazioni che richiedano un diverso apprezzamento dell'uso concreto del bene da parte dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, salvo diverse previsioni di legge.
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