Cassazione Penale, Ordinanza n. 21460/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La decisione di merito di condanna è stata confermata; il motivo sul trattamento sanzionatorio e quello sulle attenuanti generiche sono stati ritenuti non idonei a censurare la motivazione della Corte territoriale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. Il ricorso deduceva, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il testo non consente di ricostruire nei dettagli la condotta materiale contestata oltre al riferimento ai reati indicati in imputazione; emerge però che la Corte di merito aveva motivato sulla gravità del fatto e sugli elementi di cui all'art. 133 c.p., escludendo la presenza di elementi positivi meritevoli di favorevole considerazione. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e perché il giudizio sulla pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti di una motivazione del tutto mancante o apparente.
Norme richiamate
art. 116 Cod. strada
richiamato come base della contestazione, insieme a successive modifiche normative; il testo non consente di ricostruirne la specifica applicazione fattuale
art. 73 d.lgs. 159/2011
richiamato come ulteriore disposizione incriminatrice contestata; dal testo non emergono ulteriori dettagli sulla sua applicazione concreta
art. 133 c.p.
criterio di riferimento per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze attenuanti; il giudice di merito può motivare sinteticamente facendo richiamo a gravità del reato, capacità a delinquere e criteri di commisurazione
art. 606 c.p.p.
richiamato implicitamente dal tipo di censure (violazione di legge e vizio di motivazione) dedotte in cassazione; il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata
Massime di principio
- In tema di trattamento sanzionatorio, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, ai fini dell'obbligo motivazionale, è sufficiente il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. mediante formule sintetiche, salvo che la pena irrogata sia sensibilmente superiore alla media edittale.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi gli elementi negativi emersi e non ravvisi circostanze di segno positivo; non è necessaria una motivazione particolarmente estesa in assenza di specifici elementi favorevoli.
- In sede di legittimità, il motivo è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure generiche o assertive su pena e attenuanti.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche può fondarsi anche sull'assenza di elementi positivi, purché il giudice abbia comunque esaminato gli elementi rilevanti ex art. 133 c.p.
Come è indicizzato
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