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Sentenza

Sentenza n. 735/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento - della nota prot. -OMISSIS- del 20.01.2025, ricevuta il 04.02.2025, con la quale il Comune di-OMISSIS- ha dichiarato inammissibile la richiesta della ricorrente di definizione della compartecipazione per l’annualità 2024, rappresentando che la sua attestazione ISEE, pari ad € 15.780,00, risulta superiore al valore limite di € 12.000,00 previsto dalla delibera del Consiglio comunale n. 25/2016; - della predetta delibera del Consiglio comunale n. 25/2016, avente ad oggetto “applicazione dell’isee alle prestazioni sociali agevolate erogate dal settore servizi sociali: individuazione criteri di accesso e fasce di contribuzione, ai sensi dell’art.2 del regolamento approvato con delibera consiliare n. 47/2015”, nella parte lesiva degli interessi della ricorrente; - del “Regolamento per l’applicazione dell’ISEE alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di-OMISSIS-”, approvato con la delibera del Consiglio comunale n. 47/2015, unitamente a questa delibera; - di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso, avente ad oggetto la partecipazione del Comune al costo del servizio fruito dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202500469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di accesso alla compartecipazione comunale alla retta di ricovero presso una RSA, fondato sul superamento della soglia ISEE di 12.000 euro, nonché le disposizioni regolamentari e deliberative presupposte

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (utente disabile)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, ricoverata presso una RSA e tenuta al pagamento di una retta annua di 22.143 euro, aveva presentato al Comune una domanda di definizione della propria quota di compartecipazione e della quota integrativa comunale per il 2024. Il Comune l'aveva dichiarata inammissibile poiché l'ISEE, pari a 15.780 euro, superava la soglia di 12.000 euro prevista dal regolamento comunale e dalla delibera consiliare applicativa. La ricorrente ha dedotto cinque motivi. Con i primi, il secondo e il quinto ha denunciato la violazione della disciplina sull'ISEE, delle norme costituzionali e delle fonti internazionali e regionali in materia di assistenza, salute, uguaglianza e non discriminazione, sostenendo che l'ISEE costituisce il parametro unico e vincolante per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate e per la determinazione della compartecipazione, senza possibilità per il Comune di introdurre soglie derogatorie o sostitutive. Ha inoltre contestato l'utilizzo autonomo del patrimonio e delle indennità della persona disabile e l'incidenza di esigenze di bilancio su diritti fondamentali. Con il terzo motivo ha dedotto che l'accollo integrale della retta, a fronte di entrate annue pari a 23.101,56 euro e di spese personali documentate per 7.817,48 euro, avrebbe compromesso la dignità, l'autonomia e l'indipendenza della persona disabile. Con il quarto motivo ha denunciato difetto di motivazione e di istruttoria, poiché non risultavano comprensibili i criteri di determinazione della soglia di 12.000 euro né una valutazione della concreta situazione personale. Il Comune ha eccepito la tardività dell'impugnazione degli atti presupposti e la carenza di interesse, sostenendo inoltre la legittimità della soglia, la natura eventuale della contribuzione, la rilevanza del patrimonio e dei vincoli di bilancio. Ha sollevato anche una questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-sexies, comma 6, d.l. 42/2016, per l'ipotesi di non valorizzazione autonoma del patrimonio mobiliare.

La decisione

Il TAR ha ritenuto tempestiva l'impugnazione del regolamento e delle delibere presupposte, poiché tali atti generali assumono rilievo lesivo concreto soltanto con il loro primo atto applicativo; la ricorrente li aveva impugnati contestualmente alla nota di diniego. Ha respinto anche l'eccezione di carenza di interesse, riconoscendo l'utilità concreta e attuale dell'annullamento ai fini della ricalcolazione della compartecipazione per il 2024. Nel merito ha accolto il ricorso. Il d.P.C.M. n. 159/2013 individua l'ISEE come strumento unificato di valutazione della situazione economica e qualifica la sua determinazione e applicazione ai fini dell'accesso e della compartecipazione come livello essenziale delle prestazioni. Il Comune non può quindi introdurre una soglia fissa oltre la quale sia automaticamente esclusa ogni compartecipazione, né può valorizzare il patrimonio al di fuori dei criteri già incorporati nell'ISEE. Nel Veneto, inoltre, la legislazione regionale non lascia ai Comuni una potestà regolamentare idonea a derogare in peius al parametro ISEE. L'accollo integrale della retta, superiore allo stesso ISEE della ricorrente, ha violato tale disciplina e ha compromesso il nucleo essenziale del diritto all'assistenza della persona disabile. È stato accolto anche il motivo relativo alla dignità e all'autonomia personale, poiché, detratta la retta dalle entrate annuali, non sarebbero rimaste risorse sufficienti per le spese personali documentate. Il motivo su motivazione e istruttoria è stato assorbito. La questione di costituzionalità è stata ritenuta non rilevante, perché il Comune non aveva fornito dati analitici idonei a dimostrare l'effettivo impatto finanziario della norma sul proprio bilancio. Il TAR ha annullato la nota di diniego, l'art. 2 del regolamento nella parte pertinente e la delibera consiliare n. 25/2016 nella parte che escludeva dal servizio chi avesse un ISEE superiore a 12.000 euro. Ha imposto al Comune, entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, di ricalcolare la quota di compartecipazione secondo il d.P.C.M. n. 159/2013 e di rimborsare le somme eventualmente indebitamente sostenute per il 2024. Ha disposto la pubblicazione della sentenza secondo le forme previste per le disposizioni regolamentari annullate e ha condannato il Comune alle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.P.C.M. 159/2013

    L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate; la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso e della compartecipazione costituisce livello essenziale delle prestazioni.

    L'ISEE è il parametro unificato e vincolante per valutare la capacità economica e determinare accesso e compartecipazione alle prestazioni sociali agevolate; gli enti locali non possono sostituirlo o derogarlo con criteri economici autonomi.

  • art. 4 d.P.C.M. 159/2013

    Concorre a determinare l'ISEE secondo criteri normativi uniformi, comprensivi della situazione reddituale e delle componenti patrimoniali previste dalla disciplina.

  • art. 5 d.P.C.M. 159/2013

    La situazione patrimoniale è già considerata nel calcolo dell'ISEE secondo i criteri legislativamente stabiliti; il Comune non può rivalutarla autonomamente al di fuori dell'indicatore.

  • art. 2-sexies, comma 6, d.l. 42/2016, convertito dalla l. 89/2016

    La questione di costituzionalità prospettata dal Comune non è stata esaminata nel merito perché priva, allo stato, di rilevanza in assenza di dati analitici sull'impatto finanziario della norma.

  • art. 117, comma 2, lett. m), Cost.

    La disciplina dell'ISEE ai fini dell'accesso e della compartecipazione è collegata ai livelli essenziali delle prestazioni e non può essere compressa da soglie comunali derogatorie.

  • art. 6, comma 4, l. 328/2000

    La compartecipazione comunale alle prestazioni sociali rivolte alla persona non autosufficiente non può essere esclusa mediante criteri incompatibili con il parametro ISEE e con il nucleo essenziale del diritto all'assistenza.

  • art. 33, l.r. Veneto 1/2004

    La Regione Veneto ha recepito l'ISEE quale criterio di accesso agli interventi per persone non autosufficienti, senza residuare una potestà comunale idonea a derogarlo in peius.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il motivo relativo al difetto di motivazione e istruttoria è stato assorbito, poiché l'annullamento delle disposizioni presupposte era già pienamente satisfattivo.

  • art. 14 d.P.R. 1199/1971

    È stato applicato, secondo il giudice, anche alla pubblicazione del giudicato amministrativo di annullamento di disposizioni regolamentari, imponendo al Comune la pubblicità della sentenza nelle forme corrispondenti.

  • artt. 2, 3, 32 e 38 Cost.

    La disciplina applicata dal Comune è stata ritenuta lesiva dei principi di solidarietà, uguaglianza e assistenza sociale e del diritto alla salute, incidendo sul nucleo fondamentale dell'assistenza alla persona disabile.

Massime di principio

  • L'ISEE costituisce lo strumento unificato e vincolante per la valutazione della situazione economica ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate e della determinazione della compartecipazione al loro costo, trattandosi di un livello essenziale delle prestazioni.
  • I Comuni non possono introdurre soglie fisse di ISEE che escludano automaticamente ogni compartecipazione alla retta di ricovero, quando tali soglie derogano o rendono inoperante il criterio ISEE previsto dalla disciplina statale.
  • Gli elementi reddituali e patrimoniali già considerati nel calcolo dell'ISEE non possono essere rivalutati autonomamente dal Comune, al di fuori dell'indicatore e dei criteri uniformi stabiliti dalla normativa statale, per negare la compartecipazione.
  • Le esigenze di bilancio dell'ente locale non possono giustificare l'integrale trasferimento sulla persona disabile del costo della prestazione residenziale, né comprimere il nucleo essenziale del diritto all'assistenza; eventuali limiti finanziari devono rispettare la disciplina dell'ISEE e i diritti fondamentali dell'assistito.
  • Gli atti regolamentari e deliberativi contenenti criteri generali assumono lesività concreta, ai fini dell'impugnazione, con la loro applicazione al singolo interessato e possono essere contestati unitamente al primo atto applicativo tempestivamente impugnato.
  • Una questione di legittimità costituzionale fondata sull'insufficienza delle risorse dell'ente è priva di rilevanza, allo stato, se l'amministrazione non fornisce dati analitici sulle entrate e sulle uscite idonei a dimostrare l'effettivo impatto finanziario della norma censurata.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieServizi sociali ed educativiInvalidità del provvedimento
RamiSanitàServizi pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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