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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10679/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d'appello che, pur avendo rigettato l'opposizione del Ministero della giustizia avverso il decreto monocratico di liquidazione dell'indennizzo per irragionevole durata di una procedura concorsuale, aveva compensato integralmente le spese di lite di entrambe le fasi. I motivi di ricorso erano due e strettamente connessi: con il primo si denunciava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il giudice d'appello compensato le spese sulla base di ragioni non previste dalla norma; con il secondo si deduceva la violazione degli artt. 112, 91, 92 c.p.c. e dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014, perché la Corte d'appello, pur confermando il decreto, aveva espressamente eliminato il capo relativo alla condanna alle spese e ai compensi della prima fase. La controversia riguardava dunque esclusivamente la regolazione delle spese in un giudizio di equa riparazione per eccessiva durata di una procedura concorsuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione adottata dalla Corte d'appello per compensare le spese, fondata sulla peculiarità della fattispecie e sulla mancanza di precedenti univoci, non rientrasse nelle ipotesi consentite dall'art. 92 c.p.c. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito applicando il criterio della soccombenza: ha condannato il Ministero della giustizia al rimborso delle spese del giudizio di merito, liquidate in euro 450,00 oltre accessori, e delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 500,00 di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, salvo una valida ragione di compensazione prevista dalla legge.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è consentita solo nei casi tassativi previsti: soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; motivazioni come la mera peculiarità della fattispecie o la mancanza di precedenti univoci non sono sufficienti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata con riferimento alla statuizione sulle spese, in quanto il giudice non avrebbe potuto eliminare un capo non contestato nei limiti dedotti.

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla liquidazione dei compensi per le fasi di giudizio.

  • Corte costituzionale n. 77/2018

    È richiamata per ricordare che, dopo tale pronuncia, la compensazione può essere disposta anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, che però devono essere effettivamente riconducibili a tale categoria.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese processuali costituisce deroga al principio di soccombenza e richiede una motivazione riconducibile a una delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. o a ragioni analoghe gravi ed eccezionali effettivamente specificate.
  • La mera peculiarità del caso concreto o l'assenza di precedenti univoci non integrano, di per sé, un valido presupposto per compensare integralmente le spese.
  • Quando la statuizione sulle spese è l'unico capo erroneo e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e decidere direttamente nel merito applicando il principio della soccombenza.
  • In presenza di soccombenza della pubblica amministrazione, le spese delle diverse fasi possono essere liquidate e poste integralmente a suo carico, con distrazione a favore del difensore antistatario se dichiarata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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