Cassazione Civile, Ordinanza n. 23682/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società utilizzatrice di un immobile oggetto di leasing, pronunciata su istanza della concedente. La società ha proposto reclamo ex art. 18 l.f. deducendo, in sintesi, vizi processuali della domanda della creditrice, incompetenza territoriale, insussistenza del credito per mancata esigibilità/certezza/liquidità prima della ricollocazione del bene, inesistenza o minore entità del credito in ragione del valore di mercato dell’immobile, e mancanza dello stato di insolvenza. La Corte d’appello, dopo un primo intervento della Cassazione sulla questione della ratifica/legittimazione della società mandataria, ha nuovamente rigettato il reclamo ritenendo che la banca fosse legittimata a richiedere il fallimento ai sensi dell’art. 6 l.f., che il credito andasse determinato secondo l’art. 1, commi 138 e 139, l. 124/2017, e che residuasse un credito consistente anche dopo la stima del bene, tale da integrare lo stato di insolvenza. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto principalmente: omessa pronuncia su legittimazione e interesse ad agire della banca; nullità della motivazione; violazione della disciplina sul leasing introdotta dalla l. 124/2017 e dell’art. 6 l.f.; omesso accertamento incidentale del credito; violazione delle norme sullo stato di insolvenza e dell’onere della prova; motivazione apparente e uso indebito di elementi istruttori, anche con riferimento ai bilanci depositati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi a omessa pronuncia e motivazione apparente, osservando che la Corte d’appello aveva implicitamente e correttamente esaminato la legittimazione della banca e aveva fornito una motivazione non solo graficamente esistente ma anche logicamente e giuridicamente adeguata. Ha inoltre ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 1, comma 138, l. 124/2017 ai contratti di leasing per i quali la risoluzione per inadempimento si fosse verificata dopo l’entrata in vigore della legge, confermando che, ai fini dell’istanza di fallimento ex art. 6 l.f., è sufficiente un accertamento incidentale del credito, non essendo necessario un definitivo accertamento giudiziale. Quanto allo stato di insolvenza, la Corte ha ribadito che si tratta di apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile se motivato in modo adeguato; ha inoltre rilevato l’inammissibilità delle doglianze formulate come violazione dell’art. 115 c.p.c. in quanto dirette a contestare la valutazione delle prove. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 18 l.f.
norma posta a base del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
art. 77 c.p.c.
richiamato dalla reclamante tra le norme processuali asseritamente violate, senza specifica rilevanza nella decisione di legittimità
art. 100 c.p.c.
richiamato per contestare l'interesse ad agire della creditrice; la Corte ha ritenuto implicitamente riconosciuto l'interesse
art. 112 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia è escluso quando la questione risulti esaminata anche implicitamente
art. 182 c.p.c.
richiamato in relazione alla sanatoria del vizio di rappresentanza nel giudizio prefallimentare
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
dedotto per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione esistente e sufficiente
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il controllo sulla sufficienza della motivazione
art. 111 Cost.
richiamato per il parametro costituzionale della motivazione
art. 1, commi 138 e 139, L. 124/2017
disciplina applicabile al leasing risolto per inadempimento: il concedente ha diritto alla restituzione del bene e deve corrispondere all'utilizzatore il ricavato della vendita/ricollocazione al valore di mercato, detratti i canoni scaduti e non pagati, i canoni a scadere in linea capitale e il prezzo dell'opzione finale
art. 6 l.f.
ai fini dell'istanza di fallimento è sufficiente un accertamento incidentale della qualità di creditore, non essendo necessario un definitivo accertamento del credito
art. 1456 c.c.
richiamato per individuare il momento della risoluzione per clausola risolutiva espressa
art. 1453 c.c.
richiamato come alternativa alla risoluzione giudiziale rilevante ai fini dell'applicazione della nuova disciplina del leasing
art. 1399 c.c.
richiamato per la ratifica dell'operato del falsus procurator
art. 5 l.f.
lo stato di insolvenza è condizione oggettiva di incapacità non transitoria di soddisfare regolarmente le obbligazioni dell'impresa
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha escluso che la decisione si fondasse sulla regola di riparto, avendo deciso sul merito dell'insolvenza
art. 115 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti, non quando valuti diversamente le prove ritualmente acquisite
art. 116 c.p.c.
evocato implicitamente dalla Corte per distinguere la valutazione delle prove dalla violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 644 c.p.p.
richiamato nel ricorso come parametro di pretesa erronea contabilizzazione, senza accoglimento della doglianza
art. 1815 c.c.
richiamato nel ricorso come norma asseritamente violata nel calcolo del credito, senza accoglimento della doglianza
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
norma applicata per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di reclamo o di legittimità contro la dichiarazione di fallimento, la legittimazione del creditore istante può essere verificata anche solo in via incidentale, senza necessità di un definitivo accertamento giudiziale del credito.
- L’omessa pronuncia non sussiste quando la questione o l’eccezione siano state comunque esaminate e decise implicitamente dal giudice di merito attraverso la soluzione data alla controversia.
- In tema di leasing risolto per inadempimento dell’utilizzatore, per i contratti cui si applica la l. n. 124/2017 il credito del concedente va determinato secondo il meccanismo legale di restituzione del bene, ricollocazione al valore di mercato e detrazione delle somme previste dalla norma.
- Ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per vizi motivazionali specifici o per violazioni di legge realmente attinenti al criterio giuridico applicato.
- La deduzione di violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri riconosciutigli; non è invece sufficiente contestare la diversa ponderazione delle prove.
- La motivazione è solo apparente quando manchi del tutto il percorso logico-giuridico; non lo è quando il giudice esponga, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione e valuti gli elementi probatori rilevanti.
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