Sentenza del 01/02/2018 n. 464 - Comm. Trib. Prov. Milano
Ires - Transfer pricing adjustment - Verifiche di congruità ex post - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità degli aggiustamenti di transfer pricing effettuati ex post, alla fine del periodo d'imposta, tramite fatture integrative o note di variazione, per adeguare i corrispettivi delle operazioni infragruppo transfrontaliere al valore normale o di mercato. La verifica è stata ritenuta compatibile con gli artt. 9 e 110, comma 7, del T.U.I.R. e con le linee guida OCSE, anche quando i prezzi iniziali risultino superiori al valore di mercato e debbano essere ridotti. Nel caso concreto sono stati ritenuti presenti i requisiti indicati dall'EU Joint Transfer Pricing Forum nel 2014: simmetria delle posizioni delle consociate, costanza dell'approccio nei diversi periodi d'imposta e impossibilità di determinare ex ante il risultato economico.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto la legittimità della verifica di congruità e dell'aggiustamento compensativo ex post dei corrispettivi infragruppo. È stato quindi ritenuto ammissibile adeguare, anche in diminuzione, i prezzi originariamente applicati mediante documenti contabili integrativi, quando l'adeguamento sia finalizzato a riportare l'operazione al valore di libera concorrenza e rispetti condizioni coerenti, simmetriche e applicate con continuità.
Norme richiamate
Art. 9 T.U.I.R.
La norma individua il valore normale come parametro di riferimento per valutare la congruità economica dei corrispettivi. Nel contesto della sentenza, tale parametro può giustificare anche una riduzione dei prezzi infragruppo quando quelli originari risultino superiori al valore di mercato.
Art. 110, comma 7, T.U.I.R.
La disposizione impone che le operazioni tra imprese residenti e società estere correlate siano valutate secondo condizioni e prezzi conformi al principio di libera concorrenza. Il principio opera in entrambe le direzioni e consente aggiustamenti sia in aumento sia in diminuzione, purché adeguatamente giustificati.
Linee guida OCSE in materia di transfer pricing
Le linee guida ammettono che la verifica della congruità dei prezzi infragruppo possa essere effettuata ex post, al termine del periodo d'imposta, quando il risultato economico non sia determinabile con sufficiente precisione in anticipo.
Raccomandazioni dell'EU Joint Transfer Pricing Forum del 2014
aggiustamento compensativo dei corrispettivi
L'aggiustamento compensativo è considerato ammissibile quando ricorrono condizioni di simmetria tra le consociate, continuità dell'approccio nei vari esercizi e concrete ragioni che impediscano di determinare ex ante il risultato.
Massime di principio
- Gli aggiustamenti di transfer pricing non devono necessariamente essere determinati prima o contestualmente all'operazione: possono essere effettuati ex post se il prezzo di libera concorrenza dipende da risultati o informazioni disponibili solo a fine esercizio.
- Il principio di libera concorrenza è bidirezionale: non legittima soltanto aumenti dei corrispettivi a favore dell'Amministrazione, ma può giustificare anche riduzioni quando il prezzo applicato risulta superiore al valore di mercato.
- Per sostenere un aggiustamento compensativo è importante dimostrare la simmetria contabile e fiscale tra le società del gruppo, l'applicazione coerente del metodo nel tempo e l'impossibilità oggettiva di determinare ex ante il prezzo corretto.
- La documentazione dovrebbe illustrare il metodo di determinazione del valore normale, le ragioni dell'aggiustamento, la sua coerenza con le linee guida OCSE e la corrispondenza dell'intervento contabile e fiscale nella controparte estera.
- Un aggiustamento ex post non è automaticamente valido: deve essere reale, tracciabile, non arbitrario e collegato a condizioni di mercato, evitando modifiche occasionali finalizzate esclusivamente a spostare utili tra giurisdizioni.
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