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Sentenza

Sentenza del 07/05/2015 n. 1895 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Indagini bancarie - Trasferimento fondi estero - Quadro RW - Omessa compilazione - Non rileva - Ente impositore - Contraddittorio preventivo - Mancata instaurazione - Disponibilità somme - Informativa procedimento penale - Non rileva - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Sussiste - Illegittimità pretesa - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, presumendo che la contribuente disponesse delle somme trasferite dal conto cointestato con il marito verso banche estere. Su tale presunta disponibilità aveva fondato sia l’accertamento di maggiori redditi sia la contestazione dell’omessa compilazione del quadro RW. La presunzione era stata ricavata principalmente dalle informazioni provenienti da un procedimento penale, senza instaurare un contraddittorio preventivo con la contribuente. La contribuente contestava quindi l’attribuzione delle somme e l’insufficienza dell’istruttoria e della prova.

La decisione

La pretesa impositiva è stata ritenuta illegittima. La mera cointestazione del conto e l’esistenza di trasferimenti verso l’estero non dimostrano, da sole, l’effettiva disponibilità delle somme da parte della moglie. L’ente impositore non ha assolto l’onere di provare tale disponibilità attraverso elementi adeguati e mediante un effettivo contraddittorio preventivo. Anche la mancata compilazione del quadro RW non è risultata sufficiente a fondare l’accertamento in assenza della prova della titolarità o disponibilità effettiva delle somme.

Norme richiamate

  • Quadro RW della dichiarazione dei redditi

    L’omessa compilazione del quadro RW presuppone che il contribuente possieda o abbia la disponibilità effettiva di attività finanziarie o investimenti esteri. La sola cointestazione di un conto e il trasferimento di fondi all’estero non sono sufficienti, senza prova della disponibilità sostanziale delle somme.

  • Principio del contraddittorio preventivo

    Prima di fondare l’accertamento su elementi presuntivi, l’amministrazione deve consentire al contribuente di interloquire e fornire chiarimenti, soprattutto quando la disponibilità delle somme non risulta direttamente documentata.

  • Regole sull’onere della prova nell’accertamento tributario

    Spetta all’amministrazione dimostrare i fatti costitutivi della pretesa fiscale, inclusa l’effettiva disponibilità delle somme attribuite al contribuente. Informazioni provenienti da un procedimento penale possono costituire elementi istruttori, ma non sostituiscono la prova necessaria nel procedimento tributario.

Massime di principio

  • La cointestazione di un conto bancario non dimostra automaticamente che ciascun intestatario abbia la disponibilità effettiva e paritaria di tutte le somme presenti o movimentate.
  • Per imputare a un contribuente redditi o attività finanziarie estere, l’amministrazione deve fornire elementi concreti sulla sua effettiva disponibilità delle somme, non potendo basarsi esclusivamente su presunzioni generiche o sulla provenienza di informazioni da un procedimento penale.
  • La mancata compilazione del quadro RW può essere contestata validamente solo dopo aver dimostrato che il contribuente era titolare o disponeva effettivamente degli investimenti o delle attività estere.
  • Il contraddittorio preventivo è particolarmente rilevante quando l’accertamento si fonda su dati bancari o su informazioni indirette suscettibili di spiegazioni alternative.
  • In presenza di un conto cointestato, il contribuente può superare la presunzione di disponibilità dimostrando, ad esempio, la provenienza delle somme, la gestione esclusiva da parte dell’altro intestatario o l’assenza di poteri sostanziali sui fondi.

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