Sentenza n. 1853/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 19.9.2025, con il quale il Questore di Torino ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo; - nonché “di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quello impugnato, anche se allo stato non conosciuti, in quanto gravemente lesivi dell’interesse del ricorrente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, fondato sulla mancata dimostrazione del requisito reddituale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore di Torino, deducendo l'illegittimità del rigetto dell'istanza di rinnovo per mancata produzione della documentazione reddituale richiesta. In sede cautelare, il Tribunale aveva rilevato che la documentazione prodotta in giudizio e la stessa relazione della Questura attestavano un reddito dichiarato per l'anno precedente pari a euro 8.514, apparentemente superiore, seppur di poco, al limite previsto dall'art. 26, comma 3, del d.lgs. 286/1998. Era stato quindi disposto il riesame dell'istanza, con verifica in contraddittorio del requisito reddituale e dell'effettiva residenza. La Questura ha depositato soltanto la comunicazione di avvio del procedimento di riesame, il cui tentativo di notificazione era risultato infruttuoso, senza dimostrare la trasmissione della comunicazione al difensore presso il quale il ricorrente aveva eletto domicilio nel giudizio. Il ricorrente ha pertanto denunciato il difetto di istruttoria e l'insufficiente verifica dei presupposti per il rinnovo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il difetto di istruttoria, poiché la documentazione reddituale prodotta e le stesse deduzioni dell'Amministrazione evidenziavano che il reddito dichiarato poteva superare il limite legale, rendendo necessari ulteriori approfondimenti. La riapertura del procedimento era inoltre coerente con la comunicazione di avvio del riesame, nella quale la Questura aveva richiesto documentazione aggiornata sul reddito e il certificato di residenza. Il diniego è stato quindi annullato, con obbligo della Questura di riaprire il procedimento, svolgere nel contraddittorio con l'interessato gli approfondimenti istruttori ritenuti necessari e concludere con un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda; la liquidazione del compenso al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato è stata rinviata a separato decreto presidenziale.
Norme richiamate
art. 26, comma 3, d.lgs. 286/1998
appena sufficiente rispetto a quanto richiesto dall’art. 26 co. 3 del D.Lgs. 286/1998
La disposizione individua il requisito reddituale rilevante per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo; nel caso concreto, la possibile sussistenza del requisito imponeva un'istruttoria ulteriore e il riesame in contraddittorio.
art. 73, comma 1, c.p.a.
È richiamato con riguardo al deposito tardivo della documentazione da parte della Questura; il Tribunale dà atto della tardività, senza fondare su tale profilo l'accoglimento della domanda.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo non può fondarsi sulla mancata produzione documentale quando gli elementi acquisiti, compresa la documentazione prodotta in giudizio e la stessa relazione dell'Amministrazione, rendano plausibile il superamento del limite reddituale previsto dalla legge; in tale situazione l'Amministrazione deve svolgere ulteriori verifiche istruttorie.
- Quando la sussistenza del requisito reddituale per il rinnovo del permesso di soggiorno risulti controversa o non adeguatamente verificata, il procedimento deve essere riaperto consentendo all'interessato di interloquire e di produrre documentazione aggiornata sul reddito e sugli ulteriori requisiti rilevanti.
- L'annullamento giudiziale del diniego per difetto di istruttoria comporta l'obbligo dell'Amministrazione di rieditare il potere, svolgendo nel contraddittorio con l'interessato gli approfondimenti necessari e adottando un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato; il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella amministrativa sul rilascio del titolo.
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